Atto meramente confermativo e decorrenza dei termini di impugnazione (Cons. Stato n. 8577 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo è meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza svolgere alcuna nuova istruttoria e senza adottare una nuova motivazione sull’assetto di interessi già definito. In tal caso l’atto non è autonomamente impugnabile e i termini di decadenza decorrono dalla notifica del provvedimento originario. La qualificazione non muta per effetto della presentazione di una nuova istanza, quando questa non introduce un diverso titolo autorizzatorio sorretto da autonomi presupposti. Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento della procedura di emersione non dipenda dall’originario difetto dei requisiti di legge, tra cui il reddito minimo del datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, chiedeva alla Prefettura di essere convocato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione gli comunicava che la pratica di emersione era già stata definita con un provvedimento di rigetto.
Il ricorrente impugnava quella comunicazione davanti al TAR Puglia, che respingeva il ricorso per inammissibilità: la nota costituiva atto meramente confermativo del diniego già adottato, con conseguente decorrenza dei termini decadenziali dalla notifica di quest’ultimo. Propone appello, sostenendo di aver fatto valere un interesse legittimo diverso, connesso a una nuova e autonoma istanza, e censurando il difetto di istruttoria e l’omesso preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra atto confermativo e atto di conferma. Il primo ricorre quando l’Amministrazione si limita a dichiarare il mero dato dell’esistenza di un precedente provvedimento; la sua natura si desume dall’assenza di una nuova istruttoria o di una nuova valutazione sull’assetto di interessi già attuato.
Il Consiglio di Stato richiama sul punto la propria giurisprudenza, segnatamente Cons. Stato, sez. VI, n. 8564 del 2022, che ancora la qualificazione all’assenza di nuova istruttoria e di nuova motivazione. Nel caso concreto, la nota impugnata si limita a ribadire le determinazioni già assunte, senza supplemento istruttorio e senza apparato argomentativo nuovo.
La Corte ritiene perciò condivisibile la statuizione del giudice di prime cure: il provvedimento ha natura meramente confermativa e non è suscettibile di autonoma impugnazione, essendo già decorso il termine dalla notifica del precedente diniego.
Il Collegio non trascura il profilo sostanziale sotteso alla richiesta di permesso per attesa occupazione. Richiamando Cons. Stato n. 539 del 2019, osserva che il rilascio di quel titolo presuppone un’istanza astrattamente accoglibile, comprensiva del requisito reddituale del datore di lavoro. Ove il mancato perfezionamento della emersione dipenda dall’originario difetto dei presupposti, la compilazione dell’istanza non assume rilievo giuridico autonomo.
L’appello è pertanto respinto. Le spese sono integralmente compensate. La Corte respinge inoltre l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.