Aspettativa per infermità non dipendente da servizio e recupero emolumenti (TAR Campania n. 1148 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, il trattamento economico del dipendente militare è disciplinato dagli artt. 68, commi 3 e 5, e 70, comma 1, d.P.R. n. 3/1957: spetta l’intero stipendio per i primi dodici mesi e la metà per il periodo restante, con somma dei due periodi di aspettativa ai fini del limite massimo quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La disposizione derogatoria dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007 opera esclusivamente per le infermità dipendenti da causa di servizio e non è invocabile nell’ipotesi contraria. È pertanto legittimo il recupero della metà degli emolumenti corrisposti dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa. La disciplina del transito nei ruoli civili di cui all’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 presuppone la disponibilità del militare al transito e non si applica a chi abbia rifiutato tale possibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente in quiescenza dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in aspettativa per infermità per un periodo complessivo di diciotto mesi, dapprima dal 23 aprile 2016 all’11 luglio 2016 e poi, senza interruzione, dal 12 luglio 2016 all’11 gennaio 2018. Con decreto della Direzione di amministrazione del Comando generale dell’Arma le infermità sono state giudicate non dipendenti da causa di servizio; tale decreto non è stato impugnato.
Con nota del 10 aprile 2018 il Centro Nazionale Amministrativo ha chiesto la restituzione di parte degli emolumenti goduti nel periodo di aspettativa, asseritamente corrisposti in eccesso, per un importo complessivo, al netto della somma dovuta per licenza non fruita, di € 8.053,30. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alle differenze retributive e la condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme recuperate. Il ricorso è stato proposto davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente le tre censure per connessione e parziale sovrapposizione dei contenuti, rigettando il ricorso. Il punto di partenza è la qualificazione del periodo: si tratta di aspettativa per infermità che non trova origine nel servizio svolto, accertamento contenuto in un decreto non impugnato. Da qui l’applicazione degli artt. 68 e 70 d.P.R. n. 3/1957, che prevedono l’intero stipendio per i primi dodici mesi e la metà per il restante periodo, con somma dei due periodi di aspettativa ai fini del limite massimo in assenza di servizio attivo superiore a tre mesi.
La tesi del ricorrente si fonda sull’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, che consentirebbe di mantenere gli emolumenti interi sino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio e di escludere la ripetizione oltre il ventiquattresimo mese. Il Tribunale ritiene la disposizione non riferibile al caso: essa riguarda il personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale e opera esclusivamente per le infermità dipendenti da causa di servizio, ipotesi che non ricorre. Il recupero della metà degli emolumenti per gli ultimi sei mesi di aspettativa è quindi conforme alla normativa.
Quanto al periodo dal 12 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018, il ricorrente invoca l’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, secondo cui in attesa delle determinazioni sull’istanza di transito il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Il Collegio riconosce che l’art. 1 del medesimo decreto non distingue tra lesioni dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, ma rileva che la norma invocata si applica al personale militare disponibile al transito. Nel caso concreto il ricorrente ha rifiutato tale possibilità, rimanendo in aspettativa nell’ambito del personale militare con tutte le conseguenze sul regime retributivo.
L’operato dell’amministrazione è dunque conforme alla normativa di riferimento e si sottrae alle censure dedotte. Il ricorso è rigettato. In considerazione dei delicati profili della controversia e del carattere solo formale della resistenza in giudizio della difesa erariale, il Collegio dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.