Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 30 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il Collegio può disporre il discarico dell’agente contabile senza sottoporre il rendiconto a specifica revisione quando la rispondenza del conto ai requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. sia già stata costantemente accertata per la medesima tipologia di conti. L’attività di verifica analitica costituisce esercizio di una facoltà istruttoria, non un adempimento indefettibile, e va calibrata sul decreto presidenziale che ne disciplina lo svolgimento e sull’impiego delle risorse disponibili. In assenza di ragioni contrarie e in presenza di conclusioni conformi del Procuratore regionale, il discarico può essere pronunciato sul presupposto della già accertata conformità del rendiconto.
Il Fatto
Il giudice designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario per l’esercizio 2013 ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico del contabile.
La proposta si fonda su una circostanza precisa. Questa Corte aveva in passato formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni per la corretta predisposizione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei Comprensori sanitari, in ossequio al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. L’attività di revisione svolta sui conti successivamente depositati aveva riscontrato la costante rispondenza a tali indicazioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato ha osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più prevista dal decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 in forza dell’art. 145, comma 2, cod. giust. cont. La scelta organizzativa risponde alla necessità di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in un contesto di risorse esigue.
Su questa base il relatore ha ritenuto che la già accertata conformità alle indicazioni formulate in passato debba ritenersi estesa anche al conto in esame, non emergendo ragioni plausibili per dubitarne. Ne ha tratto la conseguenza che non appare necessario sottoporre lo specifico rendiconto a revisione analitica per pronunciare il discarico.
Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni orali conformi alla relazione del giudice relatore. Il Collegio, condividendo la prospettazione del giudice designato, ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative al discarico del conto.
Il percorso argomentativo non si sofferma sull’accertamento di ulteriori profili, perché il thema decidendum è circoscritto alla verifica del rendiconto e alla proposta del magistrato istruttore. La Corte ha quindi pronunciato il discarico dell’agente contabile per l’esercizio finanziario considerato, con pronuncia di nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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