Regolamento consortile impugnabile solo con l’atto applicativo (TAR Molise n. 171 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti regolamentari non sono, di regola, immediatamente impugnabili, difettando rispetto ad essi l’attualità dell’interesse a ricorrere. L’impugnazione autonoma è ammessa solo quando la norma regolamentare sia suscettibile di produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del destinatario. Le previsioni che disciplinano le competenze degli organi dell’ente o che dettano criteri per l’esercizio della discrezionalità amministrativa non integrano tale requisito: la loro potenzialità lesiva resta ipotetica e futura, e l’interesse si radica solo con l’adozione dell’atto applicativo, da impugnare unitamente all’atto presupposto. Il ricorso introduttivo avverso un parere endoprocedimentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento finale, non gravato, abbia definito in senso negativo il procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dal Consorzio per lo sviluppo industriale nell’ambito della conferenza di servizi indetta dalla Regione per provvedere sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, relativa al proprio progetto di polo tecnologico per la produzione di biometano avanzato.
Con successivi motivi aggiunti la società ha poi gravato il Regolamento Suoli Consortili, pubblicato dopo il parere impugnato in via principale. Nel corso del giudizio la Regione ha definitivamente respinto l’istanza di insediamento, prendendo atto degli esiti negativi della conferenza di servizi. Il Consorzio ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la ricorrente ha insistito per la decisione sul solo segmento relativo al regolamento, ritenuto autonomamente lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prendendo atto dell’unanime avviso delle parti e delle sopravvenienze intervenute. La ricorrente, inizialmente insorta contro il parere endoprocedimentale, ha omesso di gravare il provvedimento finale regionale che ha definito in senso negativo lo stesso procedimento.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha richiamato il principio di costante applicazione giurisprudenziale secondo cui gli atti regolamentari non sono, di regola, ex se immediatamente impugnabili. L’impugnazione autonoma è consentita solo quando la norma sia suscettibile di produrre una lesione diretta e attuale; nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione, la norma va contestata unitamente all’atto applicativo, unico a rendere concreta la lesione, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 424/2024.
Applicando tale regola, il Collegio ha escluso che le disposizioni impugnate presentassero profili di immediata lesività. L’art. 30 del Regolamento, che individua la competenza del Comitato direttivo, attiene alla sola competenza amministrativa ed è inidoneo a precludere l’esito di futuri progetti d’insediamento. L’art. 1, che secondo la ricorrente avrebbe affidato valutazioni soggettive e ristretto le attività insediabili, non pone alcun divieto assoluto, limitandosi a introdurre elementi di valutazione della discrezionalità esercitata nei singoli procedimenti autorizzatori.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il parere oggetto del ricorso originario non poteva essere inteso quale atto applicativo del regolamento, essendo questo intervenuto solo successivamente. Nella vicenda, il rigetto dell’istanza, pur sopraggiunto dopo l’entrata in vigore del regolamento, non è stato impugnato: ciò ha determinato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e ha impedito che si radicasse l’interesse all’impugnazione dell’atto generale. I motivi aggiunti sono stati perciò dichiarati inammissibili per difetto originario d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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