Ottemperanza al decreto Pinto e condanna del commissario alle spese di giudizio (TAR Calabria n. 297 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il commissario ad acta nominato per la persistente inottemperanza provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato ingiunto di pagare la somma di € 2.400,00, oltre interessi legali, e le spese processuali. Il titolo è munito di formula esecutiva ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.
La creditrice ha inviato al Ministero la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito. La ricorrente chiede quindi l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza, oltre alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il decreto della Corte d’Appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione in atti. Su questa base verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio osserva che l’Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione. Il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese. Il Collegio liquida le spese del giudizio secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016. Stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione delle spese entro il medesimo termine di trenta giorni, al loro pagamento provveda il commissario nominato.
A sostegno di questa soluzione il TAR richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Richiama altresì il principio del buon andamento e il modello dell’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. collocano le spese a carico del debitore, soddisfatte in prededuzione. Il ricorso è quindi accolto nei termini del dispositivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata