Servizi analoghi e sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione (TAR Molise n. 170 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici, ma individua una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi simili e omogenei a quelli posti a gara. Quando la lex specialis richiede l’indicazione di servizi affini, la stazione appaltante intende verificare la professionalità e adeguatezza del concorrente, non l’identità delle prestazioni pregresse. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che ricorra manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo può ripercorrere l’iter logico seguito dall’amministrazione, ma non sostituirvi un proprio sistema valutativo.

Il Fatto

La ricorrente, terza classificata, impugna l’aggiudicazione di un appalto integrato finanziato con fondi PNRR per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un percorso ciclabile. La gara, articolata su dieci concorrenti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vede al primo posto il raggruppamento aggiudicatario, al secondo un altro raggruppamento e al terzo la ricorrente.

Dopo l’accesso agli atti la società propone ricorso affidato a quattro motivi: l’ammissione del secondo graduato, i punteggi tecnici attribuiti all’aggiudicatario, le modalità di svolgimento della gara e l’esiguità del termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte. Chiede inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. I resistenti eccepiscono la tardività del ricorso e contestano nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva solo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unica amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR, disponendo l’estromissione del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022.

Nel merito, il Tribunale affronta anzitutto il criterio A1. La ricorrente sostiene che il punteggio massimo assegnato all’aggiudicatario sarebbe ingiustificato, perché i servizi indicati non coprirebbero entrambe le categorie dell’appalto. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il sindacato sulle valutazioni di discrezionalità tecnica è pieno ma non sostitutivo e ricorda che i servizi analoghi designano una categoria aperta, distinta da quella dei servizi identici (Cons. Stato n. 9596/2022; Cons. Stato n. 7861/2023). Il disciplinare richiedeva servizi affini, non identici: l’indicazione di pregresse progettazioni di viadotti e snodi stradali di rilievo nazionale era dunque ragionevolmente valorizzabile. La doglianza è infondata.

Quanto al criterio A2, la censura si fonda sull’assunto che il maggior numero di componenti del team avrebbe dovuto garantire un punteggio superiore. Il Collegio rileva che la lex specialis premiava la qualità e completezza organizzativa, non una logica proporzionalistica, e che la parità di punteggio trova riscontro negli atti di gara. Anche tale censura è rigettata. Infondate le doglianze sul secondo motivo, il primo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il terzo motivo contesta la brevità dei tempi di valutazione. Il Tribunale osserva che l’esiguità del tempo non è di per sé indice di illegittimità e che il verbale dà conto di una preventiva attività istruttoria della commissione, non censurata. Quanto alla piena identità dei punteggi dei commissari, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2022: nel metodo aggregativo compensatore, in assenza del confronto a coppie, i commissari possono unanimemente assegnare il medesimo coefficiente, restando la valutazione collegiale distinta dalla votazione collegiale.

Infine il quarto motivo. L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 consente la riduzione a quindici giorni per ragioni di urgenza specificamente motivate, nella specie ravvisabili nel termine del 31.12.2023 imposto dal finanziamento, a pena di perdita delle risorse. La conclusione reiettiva si conferma anche applicando l’art. 224 d.lgs. n. 36/2023, che richiama l’art. 8, comma 1, d.l. n. 76/2020. Il ricorso è respinto, con reiezione della domanda di inefficacia del contratto e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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