Regolamento comunale rumorosità e tardività dell’impugnazione degli atti applicativi (TAR Emilia-Romagna n. 250 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di un regolamento comunale che disciplinano in deroga le attività rumorose temporanee, pur avendo contenuto generale e astratto, divengono lesive con il primo degli atti applicativi che ne facciano concreta applicazione. Da quel momento decorre il termine decadenziale per l’impugnazione, che non può essere riaperto dall’adozione di successivi atti attuativi, pena la lesione della certezza di definitività degli atti normativi generali. Il destinatario può contestare i singoli atti di autorizzazione successivi, ma solo per vizi propri, non per vizi derivati dal regolamento. Nel merito, la disciplina dell’ordinanza balneare regionale che limita a trenta giorni le manifestazioni con installazione di strutture non si applica agli eventi musicali temporanei di durata oraria, sicché non sussiste violazione quando ciascun evento è contenuto entro un arco orario limitato.

Il Fatto

Una residente impugna davanti al TAR Emilia-Romagna la delibera con cui il Comune ha adeguato il regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, oltre alle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici e di pubblico spettacolo rilasciate a una società che gestisce uno stabilimento balneare adibito a discoteca, con eventi fino alle due di notte e afflusso di molte persone.

La ricorrente deduce la lesione del diritto alla salute e dell’ambiente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione dell’ordinanza balneare regionale. Con motivi aggiunti impugna le autorizzazioni sopravvenute, che annullano e sostituiscono le precedenti. Si costituiscono il Comune e la società controinteressata, eccependo tardività del ricorso e difetto di legittimazione; intervengono ad opponendum altri operatori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di tardività e la ritiene fondata. Gli atti applicativi delle disposizioni regolamentari contestate erano già stati adottati nel corso dell’anno precedente, quando il gestore aveva ottenuto le prime autorizzazioni in deroga: la lesione lamentata si era dunque già concretizzata a quella data.

Poiché la ricorrente chiede l’annullamento anche della delibera di modifica del regolamento comunale, avrebbe dovuto impugnare i primi atti applicativi. Ammettere la possibilità di impugnare il regolamento in occasione di ogni successivo atto attuativo farebbe venir meno la certezza di definitività di qualsiasi atto normativo generale.

La conoscenza effettiva della situazione è desunta dalla stessa narrazione del ricorso, che descrive l’attività stagionale dello stabilimento e la vicinanza della residenza. Il Collegio precisa che i singoli atti di autorizzazione restano impugnabili, ma solo per vizi propri, non per vizi derivati dal regolamento. Solo il quinto motivo investe un profilo proprio delle autorizzazioni; i primi quattro riguardano esclusivamente il regolamento e vanno dichiarati irricevibili, con assorbimento delle ulteriori questioni.

Nel merito, la censura di violazione dell’ordinanza balneare è infondata. Il Collegio ne rileva anzitutto la diversità di oggetto rispetto agli eventi qui autorizzati, disciplinati in modo differente. In ogni caso, gli eventi musicali contestati hanno una durata massima di sei ore ciascuno, mentre le manifestazioni considerate dall’ordinanza balneare hanno durata pari o inferiore a trenta giorni: la violazione denunciata non è riscontrabile.

Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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