Ordine di ottemperanza per il mancato riconoscimento della Carta Elettronica del docente (TAR Lazio n. 14510 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accoglie la domanda di attribuzione della Carta Elettronica per i docenti costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
In tale sede, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato, né il giudice dell’ottemperanza può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, essendo limitato a verificare l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione.
Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, è legittima la nomina, fin da subito, di un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
Un docente adiva il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025.
Rimasta l’amministrazione inerte nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata. La sentenza azionata era passata in giudicato, notificata nelle forme di legge e, dunque, l’amministrazione era tenuta a darvi esecuzione entro il termine di centoventi giorni previsto dalla normativa richiamata.
A fronte dell’inerzia del Ministero, che non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione, il Collegio ha richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), secondo cui grava sul debitore l’onere della prova dell’avvenuto adempimento. La mancata dimostrazione dell’esecuzione ha quindi determinato l’accoglimento della domanda.
Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non è consentito riesaminare il merito della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, con nomina immediata del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Collegio ha infine segnalato la situazione di criticità determinata dall’inerzia sistematica dell’amministrazione, disponendo l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV, e ha liquidato le spese di lite secondo i parametri delle procedure esecutive, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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