Sospensione cautelare dal servizio: natura non sanzionatoria e motivazione attenuata (TAR Emilia-Romagna n. 266 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dal servizio del personale della Polizia di Stato, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981 in pendenza di azione penale per fatti di particolare gravità, non ha natura sanzionatoria ma costituisce rimedio provvisorio a tutela dell’interesse pubblico al prestigio e al buon andamento dell’amministrazione. Ne consegue che legittimamente si omettono la comunicazione di avvio del procedimento e lo svolgimento di una particolare istruttoria, essendo l’adozione del provvedimento subordinata alla sola valutazione di opportunità della misura rispetto alla necessità di preservare l’immagine dell’amministrazione. La valutazione della gravità del fatto integra espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, e in presenza di condotte di particolare gravità è sufficiente una motivazione di carattere attenuato. Il richiamo all’art. 91 d.P.R. n. 3 del 1957 è inconferente, regolando tale norma la diversa ipotesi della sospensione cautelare obbligatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, è destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981, in ragione della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 477, 495, 56 e 640, comma 2, cod. pen. L’amministrazione ha motivato l’atto con il pregiudizio arrecato al rapporto di servizio e al prestigio dell’istituzione.

Il ricorrente ha impugnato dapprima il telescritto del 7 febbraio 2023 e, con motivi aggiunti, il decreto del Capo della Polizia della stessa data, deducendo vizi di istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali, difetto di legittimazione dell’organo emanante, tardività della contestazione e carenza di motivazione. L’amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Il decreto impugnato non è un provvedimento disciplinare sanzionatorio, ma un atto cautelativo. Richiamando la sentenza del Cons. Stato, sez. II, n. 2665 dell’11 aprile 2022, il Tribunale ribadisce che la sospensione cautelare costituisce rimedio provvisorio posto a tutela dell’interesse pubblico, pregiudicato dalla permanenza in servizio del dipendente a fronte di fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità.

Da tale premessa deriva il rigetto delle censure procedimentali. È legittima l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e non è necessaria alcuna particolare istruttoria, poiché l’adozione dell’atto è subordinata alla sola valutazione di opportunità della misura rispetto alla necessità di preservare il buon andamento e il prestigio dell’amministrazione. Il Tribunale richiama in proposito anche il TAR Milano n. 2055/2023.

Quanto alla gravità del fatto, il Collegio osserva che la relativa valutazione integra espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo manifesta illogicità o irragionevolezza (TAR Lombardia, sez. IV, n. 971 del 2 maggio 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 1296 del 20 febbraio 2020). Il reato contestato, pur non attinente al servizio, è di particolare gravità e incompatibile con lo status di agente, per le ricadute sul prestigio dell’amministrazione e sull’affidabilità del dipendente. È dunque sufficiente una motivazione di carattere attenuato.

Il richiamo all’art. 91 d.P.R. n. 3 del 1957 è inconferente, regolando tale norma la sospensione cautelare obbligatoria e non quella facoltativa. Il Direttore generale della Pubblica sicurezza è legittimato all’adozione dell’atto in forza della separazione dei poteri di cui alla legge n. 93 del 1993 e al d.lgs. n. 165 del 2001; parimenti inconferente è il richiamo all’art. 15 d.P.R. n. 737 del 1981, non trattandosi di sanzione disciplinare. La censura sulla tardività è smentita dal fatto che la Procura ha comunicato l’esercizio dell’azione penale solo con nota del 20 gennaio 2023.

Il Collegio esclude infine la carenza di motivazione: la sospensione cautelare può essere disposta ogni volta che l’amministrazione dia atto del possibile pregiudizio alla credibilità e al prestigio dell’istituzione. Il richiamo alla sentenza d’appello n. 4325/2024 non giova, poiché la condotta ivi esaminata era diversa e di minore gravità rispetto all’essersi fatto sostituire da altro soggetto nelle prove concorsuali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 477 c.p.

Tutte le 83 sentenze sull'art. 477 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *