Regolamento unilaterale in attesa dell’intesa sindacale (Cons. Stato n. 2567 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’intesa sindacale prescritta dall’art. 57 del Regolamento sul personale non venga raggiunta nonostante un confronto protrattosi per oltre quattro anni, l’Autorità amministrativa indipendente può adottare in via provvisoria e unilaterale la disciplina della materia, fino alla successiva sottoscrizione dell’accordo. Il principio, espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, costituisce attuazione diretta dell’art. 97 Cost. ed è applicabile anche ai rapporti non contrattualizzati, non essendo tollerabile la permanenza di vuoti regolamentari. L’autonomia organizzativa dell’Autorità esclude qualsiasi obbligo di parificazione con la disciplina dell’AGCM: il rinvio riguarda i soli criteri, da adattare alle specifiche esigenze funzionali.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti dell’ANAC, già in regime di TFS per assunzione anteriore al 1° gennaio 2001, destinatari della disciplina transitoria dettata dalla delibera n. 87/2020. Con la successiva delibera n. 599/2024 l’Autorità ha ridefinito quel regime, prevedendo un diritto di opzione tra indennità di fine rapporto e trattamento di fine rapporto integrato da fondo complementare, con termini e contribuzioni articolati.

Gli interessati hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 57 del Regolamento sul personale, eccesso di potere e reformatio in peius. Il TAR, con sentenza n. 15768/2025, ha respinto il ricorso. Propongono appello gli originari ricorrenti; l’ANAC resiste e spiega appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra la clausola che impone l’accordo con le organizzazioni sindacali e l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. La previsione dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 — pur non applicabile in via diretta all’ANAC, sottratta al regime contrattualizzato — esprime un principio generale di ragionevolezza, ricavabile dall’art. 97 Cost.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene legittima la regolamentazione provvisoria e unilaterale, non essendo tollerabile il permanere di vuoti normativi in attesa dell’intesa. La verifica si sposta quindi sul piano fattuale: se le parti abbiano effettivamente tentato l’accordo. La ricostruzione dei tavoli sindacali dal 2019 al 2024 documenta una interlocuzione ultradecennale e un fallimento non imputabile a condotta ostruzionistica dell’Autorità, circostanza che esclude la violazione della buona fede.

Il Collegio esclude poi che la delibera n. 87/2020 possa assurgere a fonte di regolamentazione generale: essa aveva funzione limitata alla determinazione provvisoria dei criteri di accantonamento. Quanto all’asserita reformatio in peius rispetto alla disciplina dell’AGCM, il rinvio contenuto nell’art. 57 del Regolamento impone di mutuare i soli criteri, salvaguardando le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità: l’autonomia organizzativa esclude automatismi ed equiparazioni. Il passaggio al modello contributivo, del resto, risponde ai principi di sostenibilità di bilancio degli artt. 81 e 97 Cost.

Quanto al termine per l’opzione, la ratio di chiarezza e ponderatezza delle scelte risulta soddisfatta: l’ANAC ha trasmesso a ciascun dipendente il prospetto retributivo e previdenziale, in esecuzione delle ordinanze cautelari. L’appello principale è quindi rigettato; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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