Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sulla quantificazione del credito (TAR Lombardia n. 2439 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge, i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora ma assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’inottemperanza non risulta adeguatamente contestata dall’ente debitore.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli accessori maturati e degli oneri ivi previsti, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso negli stessi limiti. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa sul punto (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290).

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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