Regressione tariffaria e limiti di spesa: giudicato e oneri di allegazione (TAR Campania n. 5031 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di delibere di regressione tariffaria non è invocabile da chi non ha evocato in giudizio la controinteressata, poiché l’efficacia soggettiva dell’art. 2909 cod. civ. resta circoscritta alle parti del processo, salvo che si tratti di atti di normazione secondaria o di atti amministrativi generali. Il mancato o ritardato svolgimento del monitoraggio da parte del tavolo tecnico non preclude all’amministrazione sanitaria l’esercizio del potere di modulare la regressione, né la obbliga ad acquistare prestazioni oltre le risorse disponibili, prevalendo l’esigenza di contenimento della spesa. La retroattività della rideterminazione del fatturato è connaturata al sistema “a consuntivo” e non integra di per sé violazione del limite di ragionevolezza. Le censure che prospettano una soluzione tecnico-contabile alternativa, senza esplicitare il percorso logico che la sorregge, sono inammissibili per genericità.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata, operante nel distretto della resistente ASL per medicina nucleare e diagnostica per immagini, impugnava le delibere con cui l’azienda sanitaria, in asserita esecuzione di precedenti pronunce del giudice amministrativo, aveva ridefinito la Regressione Tariffaria Unica per gli anni 2011 e 2012, rideterminando il fatturato liquidabile e le conseguenti pretese di recupero.

La società deduceva la violazione dei giudicati formatisi sull’annullamento delle precedenti delibere, l’illegittimità del criterio fondato sul momento di raggiungimento del tetto di branca, la mancata esecuzione dei monitoraggi contrattuali e il difetto di ripartizione degli importi per residenza del paziente. Il ricorso straordinario, opposto dall’ASL, veniva trasposto davanti al TAR; una prima sentenza dichiarava il difetto di giurisdizione, poi annullata con rinvio dal Consiglio di Stato. Riassunta la causa, il Tribunale decideva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul merito in applicazione del principio della ragione più liquida, superando l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Sul primo motivo osserva che le pronunce richiamate dalla ricorrente erano state rese anche nei confronti di una controinteressata non evocata nel nuovo giudizio.

Richiamando l’orientamento secondo cui l’art. 2909 cod. civ. limita l’efficacia del giudicato alle parti del giudizio, il Tribunale esclude che le delibere annullate abbiano natura di atti di normazione secondaria o di atti amministrativi generali. Il giudicato non può quindi spiegare effetti in un processo cui quella parte resta estranea.

Quanto ai monitoraggi, il Collegio conferma l’indirizzo già seguito: l’obbligo di vigilanza sulle prestazioni non condiziona il potere di fissare la regressione, perché resta ineludibile l’esigenza di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale. Sul ritardo, osserva che il sistema “a consuntivo” comporta necessariamente la retroattività delle riduzioni e che i dati erano verificabili solo a valle della precedente decisione.

Sul limite di incremento della produzione, il Collegio rileva che la clausola contrattuale richiamata prevede in realtà una soglia del 5%, e in ogni caso la ricorrente si limita a contrapporre un calcolo alternativo senza esplicitare il nesso logico con il criterio censurato: la doglianza è quindi inammissibile per genericità. Analoga conclusione vale per il profilo della ripartizione per residenza del paziente, anch’esso non accompagnato dalla dimostrazione del risultato contabile preteso.

Il rigetto delle censure relative al 2011 travolge quelle riferite agli anni successivi. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni e dell’esito dell’appello in punto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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