Spese di lite non simboliche e soglia minima dei parametri nel giudizio (Cons. Stato n. 9424 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime dei valori tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza. Il richiamo alla serialità e alla scarsa complessità del contenzioso può fondare una riduzione del compenso, purché la quantificazione resti entro i parametri del D.M. n. 147 del 2022 e non scenda sotto la soglia minima ivi prevista. La motivazione fondata su tali elementi non è apodittica né meramente apparente, ma la sua non correttezza quantitativa impone la riforma della statuizione.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo di euro 500,00 quale contributo per la formazione.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione all’esecuzione entro sessanta giorni e nominando il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Quanto alle spese, il TAR aveva liquidato euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, valorizzando la marcata serialità della controversia. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri minimi e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Sul versante parametrico, la Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. In quella sede si chiariva che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio precisa, tuttavia, che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante: viene in rilievo un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale. L’accoglimento dell’appello è quindi parziale nei motivi, ma pieno nell’esito: la sentenza va riformata, con determinazione di euro 800,00 quale equa liquidazione, in coerenza con i precedenti della Sezione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado vengono compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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