Ottemperanza al decreto equa riparazione e legittimazione dell’antistatario (TAR Campania n. 2214 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere efficacia di giudicato, sicché è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione debitrice non può opporre l’inerzia alla statuizione del giudice ordinario, incombendo su di essa, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro e non è manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali. In caso di perdurante inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Napoli, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate con distrazione in suo favore quale antistataria, oltre accessori di legge.
Il ricorso viene notificato e depositato nel 2024. L’amministrazione si costituisce con atto di mera costituzione formale, senza allegare alcuna prova dell’avvenuto pagamento. La causa giunge alla camera di consiglio del dicembre 2024 e viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ammissibilità dello strumento. Il decreto di condanna per eccessiva durata del processo è provvedimento equiparato alla sentenza del giudice ordinario e, secondo l’insegnamento prevalente (Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5915), assume valore di giudicato, con conseguente esperibilità dell’ottemperanza.
Il rito è regolare. Sono osservati il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.: il decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione, come attestato dalla cancelleria. Il titolo è stato notificato al Ministero nel febbraio 2021 e risulta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È decorso altresì il semestre dall’autodichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, condizione per l’ordine di pagamento.
Nel merito l’ottemperanza è fondata. Il Ministero non ha provato l’adempimento, né opposto il fatto estintivo del diritto. Il Collegio ordina il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione resistente, individuato dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo e dei capi dipartimento. Il munus è obbligatorio e il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Accolta anche la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama la modifica dell’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015 e l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014: l’istituto ha finalità sanzionatoria, non risarcitoria. La misura è fissata negli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine. Le spese sono compensate, essendo già stato proposto altro ricorso di ottemperanza per il medesimo titolo.
Nota della Redazione
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