Sorteggio dei commissari e valutazione comparativa nei concorsi universitari (TAR Puglia n. 913 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di ateneo che, per la chiamata dei professori di ruolo, prevede la designazione di un commissario da parte del Dipartimento e l’estrazione a sorte degli altri due da una rosa di sei nominativi non replica il meccanismo elusivo del sorteggio censurato dal giudice di appello, poiché i soggetti non estratti restano esclusi dalla commissione. In presenza di una rosa più ampia della platea dei posti, il sistema non consente la selezione domestica dell’organo valutativo e non integra violazione del giudicato. Le cause di incompatibilità dei commissari sono tassative e insuscettibili di applicazione analogica. I giudizi delle commissioni concorsuali universitarie, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto per palese inattendibilità, travisamento o illogicità manifesta. Gli indici bibliometrici non costituiscono parametro obbligatorio né esclusivo di valutazione.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Bari indice una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Il Consiglio di Dipartimento designa un commissario e individua una sestina di nominativi da sottoporre a sorteggio; all’esito, il Rettore nomina la commissione e, conclusi i lavori, approva gli atti con decreto, indicando un candidato quale più idoneo.
Una docente seconda classificata impugna il nuovo regolamento di ateneo, gli atti della procedura e i verbali, deducendo la violazione del giudicato formatosi con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato il regolamento anteriore, profili di incompatibilità dei commissari e vizi della valutazione comparativa. Propone altresì motivi aggiunti avverso il verbale di una seduta suppletiva della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di elusione del giudicato. La pronuncia del 2022 aveva censurato un sistema in cui gli unici sei nominativi scelti a monte entravano comunque in commissione, alcuni come titolari e altri come supplenti, rendendo il sorteggio solo apparente. Il nuovo art. 5 del regolamento prevede invece l’estrazione di due componenti effettivi e dei relativi supplenti da una rosa di sei professori: i non estratti restano esclusi. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto legittimo un meccanismo analogo, nel quale la rosa era pari al doppio dei posti da sorteggiare.
Nel caso concreto nessuno dei tre componenti effettivi appartiene all’ateneo barese. Tale circostanza induce a escludere che le preoccupazioni della ricorrente trovino riscontro e che la commissione sia stata condizionata dal sistema di nomina. Le censure sulla mancata indicazione dei criteri di formazione della sestina sono giudicate generiche, non essendo allegati concreti elementi probatori; il fatto che alcuni docenti compaiano più volte nelle sestine non assume rilievo, considerato il numero contenuto di aventi titolo nel settore.
Quanto all’incompatibilità, il TAR richiama l’orientamento secondo cui le cause dell’art. 51 cod. proc. civ. hanno carattere tassativo e non sono estensibili per analogia. La presidenza di un’associazione scientifica e la partecipazione del candidato al consiglio direttivo non integrano un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità di interessi economici, né una frequentazione personale di intensità tale da incrinare l’imparzialità. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità risultano ritualmente rese e allegate ai verbali; il sorteggio avvenne in seduta alla presenza di circa settanta persone, senza contestazioni.
Sul merito valutativo, il Collegio ribadisce che il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità salvo palese inattendibilità, travisamento o illogicità. La ricorrente oppone una propria diversa lettura dei titoli, senza dimostrare l’insostenibilità del giudizio complessivo. Quanto all’indice di Hirsch, la giurisprudenza esclude l’obbligatorietà degli indici bibliometrici, che svolgono funzione integrativa e non assorbono il giudizio qualitativo. Il verbale di seduta suppletiva è qualificato come mera relazione esplicativa, non integrazione postuma di motivazione. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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