Oneri interferenziali DUVRI e immodificabilità dell’offerta nelle gare pubbliche (TAR Sicilia n. 3775 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o macroscopica erroneità, senza che il giudice possa procedere ad autonoma verifica della congruità delle singole voci. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI a copertura dei rischi da interferenza, sono vincolanti per il concorrente e vanno tenuti distinti dai costi aziendali di sicurezza. È legittima l’esclusione dell’impresa che colloca tali oneri tra i ricavi e li ridetermina in sede di giustificazioni, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio tra concorrenti. Il provvedimento di esclusione fondato su più ragioni autonome è atto plurimotivato, il cui annullamento presuppone l’illegittimità di tutti i profili che lo sorreggono.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta per l’affidamento settennale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in un Comune siciliano, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Collocatasi al primo posto in graduatoria, veniva assoggettata alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. La Commissione rilevava che gli oneri interferenziali della sicurezza previsti dal DUVRI, per l’importo non ribassabile di €. 174.892,12, erano stati apposti tra i ricavi anziché tra i costi, con conseguente squilibrio economico dell’offerta. Le giustificazioni non venivano ritenute attendibili e l’impresa era esclusa con verbale del 23.7.2025.
La società impugnava l’esclusione con ricorso introduttivo, cui seguivano l’intervento e il ricorso incidentale della seconda graduata, il ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima e la domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette anzitutto l’Ufficio Regionale di Committenza per difetto di legittimazione passiva, qualificandolo struttura servente delle stazioni appaltanti, con attività endoprocedimentale priva di rilevanza esterna. Omette poi l’esame delle altre eccezioni di rito, non tutte prima facie fondate, perché i ricorsi sono comunque infondati nel merito.
Il motivo ritenuto assorbente dalla ricorrente — volto a recuperare l’utile mediante le sopravvenute economie sul carburante e il recupero delle accise — è rigettato. La Commissione ha dato ampio conto delle giustificazioni e le ha escluse perché fondate su minor costi futuri aleatori e non quantificabili a priori, fronteggiabili solo tramite la clausola di revisione prezzi. Il Collegio esclude inoltre l’assorbenza: la valutazione di anomalia poggia su plurime ragioni autonome, tra cui il mancato rispetto della natura vincolante del DUVRI, la violazione della separazione tra costi aziendali e da interferenza e la rielaborazione sostanziale dell’offerta.
Quanto agli oneri interferenziali, il bando prevedeva espressamente l’importo non ribassabile di €. 174.892,12 destinato alla copertura dei rischi da interferenza. La ricorrente, che non aveva mai contestato tale previsione, aveva indicato costi per la sicurezza complessivi inferiori e destinato agli oneri interferenziali una somma più che dimezzata. Richiamando la distinzione tra oneri non soggetti a ribasso e costi specifici dell’impresa, il Collegio conferma il giudizio di incongruità dell’offerta.
Le censure sulla insussistenza dei rischi interferenziali sono dichiarate inammissibili, perché avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente gli atti di gara, e comunque infondate. Il DUVRI individua analiticamente rischi, misure e costi; la rimessione all’impresa di ulteriori interferenze non consente di disconoscere quelle già individuate. È rischi interferenziale ogni potenziale interferenza tra attività svolte nella stessa area, senza necessità che le imprese intervengano nella medesima prestazione.
Da ultimo, la rideterminazione in sede di giustificazioni delle voci di sicurezza integra una modifica sostanziale dell’offerta, non una mera specificazione: la giurisprudenza ammette l’aggiustamento delle voci solo entro il limite della invariabilità degli oneri aziendali di sicurezza. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono rigettati; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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