Regressione tariffaria Asl: giurisdizione del giudice ordinario sui corrispettivi (TAR Campania n. 4021 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al pagamento, da parte delle aziende sanitarie locali, delle prestazioni rese da strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sull’economia del rapporto concessorio. Ove la contestazione investa soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza mettere in discussione i provvedimenti a monte che hanno determinato la regressione tariffaria e i criteri di calcolo, la cognizione spetta al giudice ordinario. Le doglianze che attengono alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione, alla motivazione delle pretese creditorie e alla lesione dell’affidamento riguardano profili meramente patrimoniali del rapporto contrattuale. Il giudice amministrativo, in tal caso, prende atto del provvedimento determinativo dei tetti di spesa come mero fatto, non come atto di cui valutare la legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente, organo comune di una rete di laboratori di analisi accreditati con il servizio sanitario regionale, impugnava davanti al TAR Campania la deliberazione con cui la Asl competente aveva definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2018 nella macro-area dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Dagli allegati alla delibera emergeva un credito accertato a carico della ricorrente a fronte di un fatturato di importo superiore.

La società lamentava che la definizione fosse intervenuta a circa quattro anni di distanza dall’esercizio di riferimento, senza esplicitazione delle ragioni del ritardo. Deduceva la violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona fede, il difetto di motivazione e l’illegittimità della pretesa per contrasto con l’accertamento contenuto in un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, che aveva riconosciuto la liquidabilità dell’intero fatturato relativo al medesimo anno. La Asl eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intervenuta sottoscrizione di una clausola di salvaguardia e chiedeva il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il punto di partenza è la qualificazione del rapporto tra aziende sanitarie e strutture private accreditate: anche dopo il passaggio dal convenzionamento all’accreditamento, esso conserva natura di concessione di pubblico servizio. Da ciò deriva che le relative controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

Il Tribunale richiama il criterio distintivo consolidato: la controversia resta davanti al giudice amministrativo quando la contrapposizione si configura secondo il binomio potere-interesse, cioè quando coinvolge la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto. Appartiene invece al giudice ordinario quando il conflitto si esaurisce nel binomio obbligo-pretesa, avendo a oggetto l’effettiva debenza dei corrispettivi e l’accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali dell’an e del quantum.

Su questa linea il Collegio colloca la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32265 del 2023, resa proprio in materia di regressione tariffaria. In quella sede si è precisato che, quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento e l’azienda non esercita un potere discrezionale di scelta autoritativa, ma compie atti paritetici iure privatorum destinati a incidere sull’entità del corrispettivo, la cognizione spetta al giudice ordinario. Significativo, per il Tribunale, è che le censure vertano sulla violazione dell’affidamento, regola tipica dei rapporti contrattuali. Vengono richiamate anche Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012 e la giurisprudenza amministrativa conforme.

Applicando tali principi, il Collegio osserva che le censure della ricorrente non attengono alla determinazione del tetto di spesa, alla rettifica della capacità operativa massima o alla suddivisione della spesa tra attività assistenziali. Esse riguardano le modalità e i tempi della regressione, senza investire i provvedimenti a monte che l’hanno disposta e ne hanno fissato i criteri. Il thema decidendum si riduce al come e al quando del recupero, profilo che non coinvolge l’esercizio del potere di programmazione sanitaria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto nei termini. Le spese sono compensate, in ragione della proposizione del ricorso in epoca anteriore alla pronuncia delle Sezioni unite del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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