Ottemperanza alle spese di lite e blocco dei crediti ex legge Pinto (TAR Campania n. 4017 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotta dalla legge di bilancio 2025, che inibisce ai creditori di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sospende quelli in corso, opera esclusivamente per i crediti di cui al comma 1 della stessa norma, cioè le somme dovute a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Essa non si estende al giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza. Militano in tal senso la natura tassativa delle cause di sospensione e la loro stretta interpretazione, a tutela del principio di ragionevole durata del processo. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio stesso, non quelle relative ad atti non funzionali, come il precetto.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 6979/2022, nella parte in cui il giudice aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite anticipate nel giudizio civile conclusosi con decreto ex legge n. 89/2001. Domanda principale: l’esecuzione del titolo. In aggiunta, chiede la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento e la condanna alle spese del giudizio.

L’Amministrazione resiste con mera costituzione di stile, senza contestare nel merito la pretesa. La causa giunge in decisione alla camera di consiglio dell’8 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente il rapporto tra il giudizio e il blocco dei crediti introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, che per due anni inibisce le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza dei creditori e sospende quelli in corso. La disposizione circoscrive l’ambito applicativo alle posizioni di cui al comma 1, riferite al pagamento delle somme a titolo di equa riparazione.

Nel caso concreto l’azione non riguarda il credito da equa riparazione, ma il capo della sentenza che condanna al pagamento delle spese di giudizio. A sostegno della conclusione il Collegio richiama la natura tassativa dei casi di sospensione, non estensibili oltre le ipotesi previste dal legislatore, perché la sospensione lede potenzialmente il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Il riferimento è a Cons. Stato, sez. V, n. 5628/2024 e ad Ad. plen. n. 7/2023, oltre alla conforme pronuncia della sezione V n. 3332/2025.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica con formula esecutiva del titolo, avvenuta il 22/12/22, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza esecuzione da parte del Ministero. Ordina quindi il pagamento di quanto dovuto in base al titolo azionato e del C.U. versato nel giudizio a quo, credito che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, sorge ex lege al momento del passaggio in giudicato, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 3753/2023. Riconosce gli interessi dalla data del passaggio in giudicato.

Quanto alle spese successive al titolo, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui sono dovute le sole voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, liquidate in modo omnicomprensivo, restando escluse le spese di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Per l’ulteriore inottemperanza viene designato il Commissario ad acta, individuato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 a cura della DAGL, con l’onere obbligatorio del munus e il compenso rientrante nell’omnicomprensività retributiva dei dirigenti. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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