Regressione tariffaria e prestazioni in esubero fuori dal tetto di spesa (Cons. Stato n. 8695 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parametro per l’applicazione della regressione tariffaria è costituito, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dal volume delle prestazioni massimo autorizzato nel contratto stipulato con l’amministrazione sanitaria, che corrisponde al tetto di spesa assegnato per l’anno di riferimento. Le prestazioni rese in esubero e liquidate dal giudice civile, in quanto espressamente collocate al di fuori del tetto di spesa, non sono computabili nel volume complessivo sul quale calcolare la regressione. Diversamente opinando si aggirerebbe la ratio dell’impianto normativo, consentendo lo sforamento dei limiti fissati anno per anno per il contenimento della spesa pubblica. La questione, di natura pregiudiziale rispetto a quelle sulla legittimità della regressione e dei tetti tardivi, va risolta nel senso della non computabilità delle prestazioni in surplus.

Il Fatto

La società appellante gestisce un centro diagnostico accreditato con il servizio sanitario regionale. Con nota del direttore del distretto sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro, l’azienda ha preannunciato l’addebito dell’importo corrispondente allo sforamento di oltre il 10% della produzione registrata nell’anno precedente, in applicazione del decreto commissariale e dell’art. 8, punto 3, dello schema di contratto.

La società ha impugnato la nota e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso richiamando la giurisprudenza consolidata su obbligatorietà dei tetti, legittimità della regressione tariffaria e clausola di salvaguardia. Proposto appello, la società ha dedotto che il primo giudice avrebbe ignorato i tabulati della procedura regionale e i provvedimenti del Tribunale civile di Napoli che avevano condannato l’azienda sanitaria a pagare prestazioni eseguite nel 2017 in numero superiore a quello indicato nella nota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le censure si appuntano su un profilo diverso da quelli esaminati in primo grado: non la legittimità della regressione o della tardiva definizione dei tetti, ma la computabilità delle prestazioni rese in esubero nel 2017 nel budget dell’anno successivo. Secondo l’appellante, l’aumento delle prestazioni 2017 computabili avrebbe sterilizzato lo sforamento contestato, risultando il volume 2018 inferiore al volume complessivo 2017.

La Corte osserva che il punto focale si colloca a monte delle questioni già decise, ma anche su di esso la soluzione non può essere favorevole all’appellante. Il parametro di riferimento è rappresentato, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dal volume massimo autorizzato nel contratto, che coincide con il tetto di spesa assegnato per l’anno di riferimento.

Decisivo è il rilievo che la stessa autorità giurisdizionale, nel pronunciare la condanna al pagamento delle prestazioni in esubero, ha dato atto in motivazione che le prestazioni liquidate in surplus sono da collocare al di fuori del tetto di spesa 2017. Ne consegue la loro non computabilità nei volumi complessivi sui quali calcolare la regressione tariffaria.

Il Collegio sottolinea che una diversa lettura sconfesserebbe il dato testuale dell’art. 8 richiamato e aggirerebbe la ratio dell’intero impianto normativo, consentendo lo sforamento dei limiti fissati anno per anno per il contenimento della spesa pubblica. L’appello è pertanto respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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