Requisiti tecnici di gara e autovincolo della stazione appaltante tra RSA e RSSA (Cons. Stato n. 8693 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, nella lex specialis e nei chiarimenti resi prima della scadenza del termine per l’offerta, individui in modo tassativo i servizi identici o analoghi richiesti ai fini della capacità tecnico-professionale è vincolata al rispetto delle regole che essa stessa si è date, in applicazione del principio dell’autovincolo. Il concetto di servizio analogo non postula identità ma similitudine tra le prestazioni; tuttavia, quando la disciplina di gara ascrive espressamente determinate tipologie (nella specie RSA, SUAP, HOSPICE e SSP) al novero dei servizi richiesti, non può ritenersi equivalente il servizio reso presso una struttura ontologicamente diversa, qual è la RSSA, per la differente tipologia degli utenti e dei bisogni assistenziali. La commissione non può compensare il difetto del requisito mediante il soccorso istruttorio, che non serve a rettificare il contenuto sostanziale della dichiarazione.
Il Fatto
Una cooperativa sociale impugna davanti al giudice amministrativo l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio presso una RSA di pertinenza aziendale sanitaria, con proroga tecnica e offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente contesta che l’aggiudicataria, collocatasi seconda, fosse in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare, avendo dichiarato l’esecuzione di servizi presso strutture qualificate come RSSA, oltre all’omessa produzione del certificato di iscrizione alla white list in proprio.
Il TAR Campania-Napoli respinge il ricorso. La cooperativa appella, deducendo con dodici motivi l’erroneità della valutazione del requisito esperienziale e, in via subordinata, riproponendo le censure assorbite. L’aggiudicataria propone appello incidentale, sostenendo che il requisito dovesse computarsi anche in forza del ramo d’azienda acquisito e del servizio reso dalla dante causa fin dal 2018.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla portata della lex specialis, che all’art. 6.3 del disciplinare richiede l’esecuzione nel triennio precedente di servizi analoghi e all’art. 1 del capitolato individua tassativamente quelli identici o analoghi in RSA, SUAP, HOSPICE e SSP. Tale indicazione, ribadita dalla stazione appaltante nei chiarimenti, non modifica ma integra la disciplina di gara, è ragionevole e funzionale all’interesse pubblico all’erogazione corretta del servizio assistenziale.
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione dei requisiti speciali, il Collegio richiama il principio dell’autovincolo: individuato il punto di equilibrio tra favor partecipationis e par condicio, la stazione appaltante deve attenersi alle regole che si è data. Nel caso concreto nessuno dei servizi indicati dall’aggiudicataria rientra tra quelli ammessi: la struttura presso cui operava era casa di riposo e solo dal 2022 divenuta RSSA; le altre due sono RSSA disciplinate dalla normativa regionale, con utenti autosufficienti o con deficit non bisognevoli di prestazioni sanitarie complesse, laddove la RSA oggetto dell’appalto richiede continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore.
La Corte valorizza anche il profilo sostanziale: il servizio infermieristico dichiarato copriva sole venti ore settimanali, in fascia ridotta, a fronte della presenza richiesta nell’intera giornata. L’autoresponsabilità dell’offerente impedisce di utilizzare il soccorso istruttorio per rettificare integralmente il contenuto della dichiarazione.
Quanto all’appello incidentale, la Sezione ne riconosce l’infondatezza: se è vero che le referenze della dante causa si sommano a quelle dell’acquirente del ramo d’azienda, il servizio reso presso una RSSA non rientra comunque tra quelli previsti per la differenza ontologica rispetto alla RSA. Accolto l’appello principale, gli atti di gara e l’aggiudicazione vengono annullati, con dichiarazione di inefficacia del contratto e ordine di subentro dell’appellante dalla data di stipula. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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