Annullamento d’ufficio degli incentivi GSE oltre il termine di diciotto mesi (Cons. Stato n. 1217 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio dell’ammissione ai certificati bianchi, fondato sulla pretesa carenza della documentazione allegata alle richieste di verifica e certificazione e non sulla falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese, ricade nell’autotutela e non nella decadenza. Esso soggiace pertanto al termine ragionevole non superiore a diciotto mesi decorrenti dall’ammissione al beneficio, introdotto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 a far tempo dal 28 agosto 2015. Il provvedimento adottato oltre tale termine è illegittimo, non potendo il Gestore supplire con un controllo documentale generalizzato alla mancanza di un obbligo di conservazione previsto ratione temporis. La domanda risarcitoria proposta in via meramente generica, con rinvio a elementi esterni al ricorso, viola l’onere di allegazione e va respinta.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato al GSE cinque richieste di verifica e certificazione per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, conclusesi favorevolmente tra il 30 marzo e il 20 luglio 2016, con erogazione degli incentivi. Il 18 giugno 2018 il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, conclusosi con la nota dell’8 ottobre 2018, con cui si disponeva l’annullamento delle ammissioni per asserita non conformità alle previsioni del DM 28 dicembre 2012.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 244/2025 del 17.01.2025 dichiarava il ricorso improcedibile e infondato, respingendo la domanda risarcitoria. Proposto appello, il GSE eccepiva l’inammissibilità del terzo motivo perché innovativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio della ragione più liquida e affronta anzitutto l’erronea declaratoria di improcedibilità. Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. II n. 5999 del 2025; Cons. Stato n. 8719 del 2022), rileva che il rigetto dell’istanza ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non conferma né sostituisce il provvedimento di decadenza, sicché permane l’interesse dell’operatore a una pronuncia sull’atto lesivo.
Nel merito, il Consiglio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il DM 28 dicembre 2012 subordina l’annullamento dei certificati al rilevamento di modalità esecutive non regolari incidenti sulla quantificazione degli incentivi; il diverso DM 11 gennaio 2017, inapplicabile ratione temporis, valorizza anche la semplice incongruenza documentale. Il Collegio richiama la delibera EEN 9/11 dell’Autorità, che impone controlli a campione riferiti ai singoli progetti, e non un controllo generalizzato sull’intera attività dell’operatore: la verifica documentale deve attenersi a quanto l’istante è tenuto a conservare.
La contestazione mossa dal GSE riguardava la pretesa carenza documentale, senza alcuna deduzione di falsità delle dichiarazioni o di sopravvenuta carenza dei requisiti. Ne deriva la qualificazione del provvedimento come annullamento d’ufficio, e non come decadenza, secondo la distinzione tracciata dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020 e confermata da Cons. Stato n. 7461 del 2024 e n. 2433 del 2025: l’affidamento del privato, ingenerato da un procedimento di verifica sostanziale conclusosi favorevolmente, segna il confine tra i due istituti.
Trattandosi di autotutela, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro diciotto mesi dall’ammissione ai benefici. L’ammissione risale al 20 luglio 2016, l’avviso di avvio al 18 giugno 2018, il provvedimento finale all’8 ottobre 2018: il termine è superato. L’appello è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con assorbimento degli ulteriori profili.
La domanda risarcitoria è invece respinta. Il ricorso introduttivo era assolutamente generico, privo di deduzioni specifiche sui fatti costitutivi e sull’evento dannoso, con rinvio a documenti esterni non allegati. In materia aquiliana l’onere di allegazione ex art. 40 c.p.a. e art. 163 c.p.c. deve essere assolto con atto autosufficiente, operando pienamente l’art. 2697 c.c. senza il temperamento del metodo acquisitivo. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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