Sospensione per obbligo vaccinale e inammissibilità del ricorso avverso l’atto attuativo (TAR Sicilia n. 3182 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che ridetermina la posizione in ruolo del pubblico dipendente a seguito della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale costituisce atto meramente attuativo, a contenuto vincolato, del provvedimento di sospensione che ne è il presupposto. La mancata impugnazione tempestiva dell’atto presupposto, già lesivo degli effetti sull’anzianità di servizio, rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’atto consequenziale, ove i vizi dedotti siano riconducibili all’atto a monte. La clausola di stile con cui il gravame viene esteso a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non è idonea a ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e non censurati in modo specifico.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, subiva in servizio un fatto con prognosi di venti giorni. Con decreto del 29.12.2021 il Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale. Con decreto del 28.03.2022 l’Amministrazione revocava ex nunc la sospensione, con riammissione in servizio dal 25.03.2022.
In data 8.04.2024 l’Amministrazione notificava il provvedimento con cui rideterminava la nuova posizione in ruolo, disponendo la deduzione dell’anzianità di servizio per ottantasei giorni, corrispondenti al periodo di sospensione. Il ricorrente impugnava tale decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, abnormità della decurtazione, eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza e disparità di trattamento, oltre a illegittimità derivata dall’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di incompetenza territoriale e la ritiene infondata. Il provvedimento impugnato ha per unico destinatario il ricorrente e incide in modo diretto solo su di lui. Trova quindi applicazione il foro del dipendente previsto dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., a nulla rilevando che l’atto sia stato adottato da un’autorità centrale; difetta, inoltre, un’ipotesi di attrazione per connessione.
Nel merito, il Tribunale ritiene invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il decreto impugnato costituisce esplicita attuazione del precedente decreto di sospensione del 29.12.2021, che già prevedeva la non maturazione dell’anzianità di servizio durante il periodo di sospensione. L’atto gravato si limita a specificare la deduzione di ottantasei giorni, traendo il proprio fondamento giuridico dal provvedimento presupposto e presentando contenuto vincolato.
Le doglianze del ricorrente sono in realtà rivolte a censurare il contenuto del decreto di sospensione: l’assenza di una previsione normativa che giustifichi la riduzione dell’anzianità e la mancata considerazione del periodo di assenza per malattia. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso gli atti consequenziali per vizi riconducibili all’atto presupposto (Cons. Stato, sez. II, n. 10356 del 2024; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 22006 del 2024; TAR Veneto, sez. III, n. 2139 e n. 2148 del 2024).
Il Tribunale esclude poi che la formula di stile estesa a ogni atto presupposto o consequenziale possa ampliare l’oggetto dell’impugnazione. Irrilevante è anche il precedente giudizio, dichiarato estinto, nel quale il decreto di sospensione non era stato avversato in parte qua. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nulla per la controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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