Reimpiego del militare per gravi situazioni familiari e discrezionalità del Comandante (Cons. Stato n. 2349 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reimpiego del militare per situazioni di particolare gravità, il diniego comunicato verbalmente all’esito del colloquio con il Comandante di corpo è sostituito dal successivo provvedimento scritto che, riesaminando l’istanza, ne confermi il rigetto: tra i due atti intercorre un rapporto di successione e non di presupposizione, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione del primo. L’istituto previsto dalla direttiva P-001/2021 ha natura eccezionale e derogatoria e risponde a un procedimento a impulso d’ufficio, nel quale il colloquio orale costituisce fase istruttoria pre-procedimentale. La valutazione del Comandante in ordine alla meritevolezza della proposta è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per palese irragionevolezza o illogicità, e l’onere motivazionale rinforzato opera in caso di accoglimento, non di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporal maggiore capo dell’Esercito in servizio presso un Reggimento, aveva chiesto il reimpiego per situazioni di particolare gravità al fine di essere assegnato in una località prossima al nucleo familiare. All’esito del colloquio del 25 novembre 2021, il Comandante di corpo gli comunicava verbalmente di non ritenere meritevole di esame la richiesta. Con provvedimento del 2 febbraio 2022 il medesimo Comandante confermava per iscritto l’esito negativo, escludendo che le esigenze prospettate giustificassero l’inoltro della proposta agli organi sovraordinati.
Il militare impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, contestando la declaratoria di improcedibilità, l’asserita invalidità derivata del provvedimento scritto e il difetto di motivazione in ordine alla situazione familiare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra i due provvedimenti. Il diniego verbale è stato sostituito dall’atto del 2 febbraio 2022, con cui l’amministrazione ha provveduto nuovamente sull’istanza confermando per iscritto il precedente esito. Non vi è dunque consequenzialità o presupposizione, ma successione: il primo atto ha consumato la propria efficacia e nessuna concreta utilitas può derivare dall’eventuale annullamento, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 4375 del 2024.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della direttiva P-001/2021: il procedimento non è a istanza di parte, ma a impulso d’ufficio. Il colloquio orale si atteggia a fase istruttoria pre-procedimentale, funzionale a valutare i presupposti per l’avvio officioso mediante la proposta del Comandante. L’eventuale istanza formale va restituita come irrituale; a fronte della richiesta via PEC, l’amministrazione ha comunque fornito riscontro scritto pur non essendovi tenuta.
Quanto al dedotto vizio di invalidità derivata e di integrazione postuma della motivazione, il provvedimento scritto è atto autonomo rispetto al diniego orale, così che nessuno dei due vizi è configurabile.
Sul difetto di motivazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. II, n. 9357 del 2025; n. 9845 del 2025; n. 11155 del 2022, relativi all’analogo istituto dell’art. 398 del regolamento dell’Arma dei carabinieri): l’istituto ha natura eccezionale, presuppone un delicato bilanciamento di interessi e un onere motivazionale rinforzato è predicabile per l’accoglimento, data l’alterazione dell’ordine dei trasferimenti. I bisogni personali restano subordinati, per lo status rivestito, alla cura dell’interesse pubblico. La situazione familiare del ricorrente, non dissimile da quella di altri commilitoni, non integra quella eccezionale gravità, non prevedibile ex ante e non fronteggiabile con gli ordinari istituti, idonea a giustificare la deroga.
Infine, il Collegio esclude l’omessa pronuncia sulla competenza del Comandante: la direttiva gli affida un’indagine penetrante sulla persona del militare, non la mera valutazione documentale, e analoga discrezionalità connota la decisione del DIPE. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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