Variante urbanistica e pertinenze di beni storico-architettonici senza preavviso di diniego (TAR Toscana n. 126 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano agli atti di pianificazione e programmazione, sicché il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non è dovuto in sede di variante allo strumento urbanistico. Il parere negativo della Commissione provinciale sulle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici ha natura endoprocedimentale e, in quanto tale, non richiede la comunicazione dei motivi ostativi. L’inedificabilità delle pertinenze dei beni storico-architettonici costituisce la regola, mentre l’art. 13.14, comma 6, del PTCP introduce un’eccezione di stretta interpretazione. Il giudizio tecnico della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratto al sindacato di merito, salvo irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune di Castelnuovo Berardenga un’istanza di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico, finalizzata alla realizzazione di due villette mono o bi-familiari su un terreno ricompreso nell’area di pertinenza di un bene storico-architettonico censito nel PTCP della Provincia di Siena. Dopo l’adozione della variante da parte del Consiglio comunale, la Provincia trasmetteva un contributo tecnico che segnalava l’inedificabilità di tali aree, salvo valutazione della Commissione appositamente istituita. La Commissione provinciale, riunita il 3 maggio 2018, esprimeva parere negativo; il Comune ne prendeva atto e chiudeva il procedimento di variante.

Il ricorrente impugnava il verbale della Commissione, la nota di trasmissione, la deliberazione di Giunta comunale di chiusura e gli atti connessi, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di competenza della Commissione e l’illegittimità del merito del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la prima censura osservando che l’art. 13 l. n. 241/1990 esclude l’applicazione delle garanzie partecipative nei confronti degli atti di pianificazione e programmazione. La variante allo strumento urbanistico rientra in tale categoria, con la conseguenza che il preavviso di diniego non è dovuto. Il Tribunale aggiunge che il parere, avendo natura endoprocedimentale, non imponeva comunque la comunicazione dei motivi ostativi.

Quanto alla competenza, il TAR ricostruisce la disciplina provinciale. La deliberazione di Giunta n. 95 del 2012 aveva stabilito le modalità attuative dell’art. 13.14 del PTCP; il successivo decreto presidenziale n. 51 del 17 marzo 2015 aveva istituito la Commissione e previsto che le sue risultanze fossero comunicate ai Comuni nell’ambito delle procedure della l.r. n. 65/2014. Nessuna disposizione imponeva la trasmissione degli atti al Consiglio o al Presidente provinciale per una determinazione definitiva. Il decreto non era stato impugnato e la procedura si era svolta conformemente ad esso: la censura è priva di pregio.

Nel merito, il Collegio muove dall’art. 13.14 del PTCP. Il comma 5 qualifica le pertinenze dei beni storico-architettonici come capisaldi della rete paesaggistica provinciale, affidandone la tutela alla competenza provinciale e stabilendo che esse sono di norma inedificabili. Il comma 6 configura un’eccezione, ammettendo i Comuni a effettuare studi specifici di concerto con la Provincia e subordinando le trasformazioni a criteri puntuali, tra cui la valutazione paesaggistica, il disegno degli spazi aperti e la comparazione di almeno tre soluzioni.

Il TAR ritiene che le osservazioni della Commissione siano pertinenti. L’area non ha perduto i caratteri agrari e il ricorrente non ha offerto elementi contrari; mancano episodi di degrado riconducibili al contesto edilizio, non potendo assumere tale rilievo l’assenza di collegamento alla fognatura pubblica. La Commissione ha inoltre escluso che la previsione sia ascrivibile al completamento, dovendo la viabilità storica segnare il limite all’espansione edilizia. Il Collegio sottolinea che l’art. 13.14, comma 6 contiene una norma eccezionale, non interpretabile in senso estensivo.

Il parere è infine connotato da elevata discrezionalità tecnica, con i connessi limiti di sindacabilità. Il ricorrente non ha dimostrato che la posizione della Commissione sia irragionevole, illogica o viziata da travisamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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