Accesso civico generalizzato e laboratorio disattivato: rigetto per assenza dei dati (TAR Liguria n. 34 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, il rigetto dell’istanza è legittimo quando i dati e le informazioni richiesti non sono posseduti dall’amministrazione nei cui confronti la domanda è proposta. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. ha ad oggetto l’accertamento del diritto all’accesso e non può estendersi a soggetti diversi dal destinatario dell’istanza. Qualora l’articolazione amministrativa indicata nell’atto generale sia stata disattivata e la relativa attività sia confluita in altro laboratorio, unico detentore delle informazioni, l’istanza rivolta all’originario destinatario è infondata. Le circostanze non specificamente contestate ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. possono ritenersi provate.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, propone ricorso ex art. 116 c.p.a. nei confronti dell’Università degli Studi di Genova e dell’Istituto Superiore di Sanità per l’accertamento del diritto all’accesso civico generalizzato a dati e informazioni concernenti le modalità di comparazione degli esiti dei test molecolari tra il Laboratorio Nazionale e i Laboratori Regionali di Riferimento, nella settimana precedente la pubblicazione della circolare del Ministero della Salute 9 marzo 2020, n. 7922. L’istanza era stata presentata il 19.7.2023.
Oggetto della domanda sono i dati inerenti le attività materiali svolte dal laboratorio UO Igiene del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università, che l’allegato 4 alla citata circolare indicava come laboratorio di riferimento regionale per la Liguria. Si costituiscono in giudizio l’Università e l’Istituto Superiore di Sanità per resistere. All’udienza del 17 gennaio 2024 il ricorso è trattenuto per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente una questione processuale: la memoria depositata dal ricorrente il 16.1.2024 è tardiva e non può essere esaminata. Ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., il giudizio in materia di accesso si tratta in camera di consiglio e i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel merito, l’Università ha rappresentato con la memoria del 20.12.2023 di avere già comunicato al ricorrente, con nota del 20.4.2023 del Dipartimento di Scienze della Salute, che il laboratorio UO Igiene, pur ancora presente negli elenchi del Ministero della Salute, era stato temporaneamente disattivato dal 2019, per l’aspettativa del responsabile, e che da tale data l’attività era confluita nel Laboratorio UOC Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
Tali circostanze — la disattivazione del laboratorio dal 2019 e la comunicazione al ricorrente — il Collegio ritiene provate perché non specificamente contestate, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Ne deriva che il Laboratorio UOC Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino, secondo laboratorio di riferimento regionale per la Liguria indicato nell’allegato 4 alla circolare n. 7922/2020, era l’unico ed esclusivo laboratorio ligure in possesso delle informazioni e dei dati richiesti.
Su questa base il ricorso è rigettato: l’amministrazione destinataria dell’istanza non detiene i dati oggetto della domanda, essendo la relativa attività confluita in altro soggetto. Quanto alle spese, non è provato che l’erronea indicazione del laboratorio nell’allegato 4 alla circolare sia direttamente imputabile all’Università; sussistono pertanto i presupposti per la loro compensazione integrale.
Nota della Redazione
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