Misure di conservazione Natura 2000 e obbligo di istruttoria tecnica (TAR Lombardia n. 359 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di conservazione adottate dall’ente gestore di un sito Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, lett. b), l.r. Lombardia n. 83/1986, possono consistere anche in divieti, purché seguano a un’istruttoria puntuale e si leghino agli specifici obiettivi di conservazione del sito. L’atto che imponga limiti di esclusiva valenza urbanistica, senza indicare le ragioni della necessità, lo scopo perseguito e l’idoneità delle misure in attesa della pianificazione generale, è illegittimo per eccesso di potere. La nota che nega la valutazione d’incidenza richiamandosi a tale delibera è viziata per invalidità derivata ed è illegittima ove manchi ogni istruttoria sull’effettiva incidenza del progetto. Gli atti a contenuto generale divengono lesivi solo con l’atto applicativo, che radica l’interesse a ricorrere.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato residenziale ricadente nella fascia di rispetto della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola chiede alla Riserva la valutazione d’incidenza per la costruzione di una piscina pertinenziale. L’ente nega il rilascio con nota prot. n. 510 del 30.05.2019, rilevando che l’intervento non è consentito dalle misure adottate con la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 13 del 23.01.2018 e che la valutazione sarà espressa solo dopo l’approvazione del nuovo Piano della Riserva.
Il ricorrente impugna dinanzi al TAR Lombardia sia la nota sia la deliberazione, lamentando lo sviamento della causa tipica, l’incompetenza dell’ente ad adottare misure di salvaguardia e il mancato rispetto degli indirizzi regionali. La Riserva eccepisce l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità della nota per difetto di lesività. La delibera era già stata annullata dalla sentenza della II Sezione n. 1077/2020, appellata con esecutività sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4801/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La deliberazione n. 13/2018 è atto a contenuto generale, con destinatari determinabili solo a posteriori tramite l’atto applicativo: l’interesse a ricorrere sorge esclusivamente con la nota n. 510/2019, che ha negato l’avvio della valutazione e ha prodotto l’arresto procedimentale. Le censure avverso la delibera sono quindi ricevibili, e la nota è provvedimento lesivo.
Nel merito, il Tribunale fonda il potere dell’ente sull’art. 25 bis, comma 7, lett. b), l.r. n. 83/1986 e sull’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, che consente misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche del sito. Richiamando la sentenza n. 1077/2020, il Collegio distingue le misure regolamentari, quelle amministrative, quelle contrattuali e le misure di salvaguardia, espressione del principio di precauzione.
Anche a voler qualificare le misure come di conservazione, resta il vizio della concreta determinazione. La delibera impone divieti di esclusiva valenza urbanistica senza indicare le ragioni della necessità in attesa della pianificazione generale, lo scopo perseguito e l’idoneità delle misure. L’omissione contrasta con la Guida della Commissione europea sull’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, che esige una solida base di conoscenze sullo stato di specie e habitat, sulle pressioni e sui rischi.
Le misure risultano assunte in assenza di una ricognizione fattuale che ne espliciti la ragione, senza confronto con i soggetti presenti nel sito, tanto più che impongono limiti gravosi ai destinatari della pianificazione. Analogo deficit colpisce la nota n. 510/2019, viziata per invalidità derivata: manca ogni istruttoria sull’effettiva incidenza della piscina sugli habitat e sulla fauna. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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