Reiterata inottemperanza e nuovo termine al commissario ad acta (Cons. Stato n. 3459 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la persistente e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione rispetto a una precedente sentenza di condanna, assegna al commissario ad acta già nominato un nuovo termine per l’esecuzione. Il reiterato ritardo nell’adempimento giustifica l’esercizio dei poteri di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e, in caso di ulteriore inottemperanza, la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti. Il giudice può inoltre condannare l’Amministrazione alla rifusione delle spese della fase, anche in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania. Il ricorso collettivo avverso i dinieghi veniva respinto in primo grado; in appello, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4825/2020, accoglieva l’impugnazione, imponendo all’Amministrazione una verifica sul livello e sulla qualità della formazione estera.
Spirati i termini per i rimedi straordinari e permanendo l’inerzia, la ricorrente depositava ricorso per ottemperanza. Con la sentenza n. 2751/2025 il Consiglio di Stato, Sez. VII, accoglieva il ricorso, ordinando al Ministero di rivalutare la posizione della ricorrente entro sessanta giorni e nominando commissario ad acta il Capo del competente Dipartimento. Anche tale termine decorreva inutilmente, senza alcun atto esecutivo né dell’Amministrazione né del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che l’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, non depositando memorie né controdeduzioni rispetto alle contestazioni della ricorrente. Questa condotta processuale conferma l’assenza di una seria volontà di adempiere.
Nel merito, la Sezione accerta il grave, ingiustificabile e reiterato ritardo nel dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza. Il dato rilevante non è la sola scadenza del termine, ma la sua combinazione con l’inerzia protratta sia dell’organo ordinario sia del commissario designato.
Su questa base, il giudice ritiene necessario disporre che il commissario ad acta già nominato provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza all’esecuzione dell’ottemperanda sentenza, con facoltà di delega a un dipendente di ruolo di qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Il Collegio non revoca dunque il commissario, come pure richiesto in via principale, ma ne rafforza il mandato con un nuovo termine.
La Sezione aggiunge un avvertimento esplicito: in caso di ulteriore inottemperanza valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti. Il ritardo sistematico nel definire le istanze di riconoscimento dell’abilitazione conseguita presso Università straniere genera ricorsi in ottemperanza, condanne alle spese e astreintes, oltre a possibili giudizi risarcitori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati in motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.