Sistema dei controlli interni comunale: la parziale adeguatezza esclude la sanzione ma impone misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 14 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l’adeguatezza funzionale e l’effettiva operatività dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. La rilevata presenza di criticità e lacune regolamentari ed operative, pur connotando il sistema come parzialmente adeguato, non integra di per sé i presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, riservata ai casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, dovendosi distinguere le mere irregolarità sanabili dalle inadeguatezze strutturali. Il controllo successivo di regolarità amministrativa richiede l’adozione di motivate tecniche di campionamento di natura statistico-probabilistica, orientate all’analisi del rischio, non essendo sufficiente la selezione casuale semplice. L’assenza di obiettivi formalizzati ex ante rende logicamente impossibile la misurazione degli scostamenti, degradando il controllo di gestione a una mera contabilità dei costi ex post.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esercitato la verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Rutigliano (BA), per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. L’ente aveva trasmesso le relazioni-questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie e aveva riscontrato la nota istruttoria della Sezione. L’ultima verifica compiuta sul medesimo ente, relativa all’esercizio 2019, si era conclusa con la deliberazione n. 146/2023/VSGC, che aveva già rilevato la parziale adeguatezza del sistema e sollecitato il potenziamento delle diverse tipologie di controllo; la successiva notifica era avvenuta solo in data 06.11.2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che le finalità del controllo esterno comprendono la verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema, nonché la rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Ha quindi proceduto all’analisi delle singole tipologie di controllo, riscontrando plurime criticità. Con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, ha accertato la violazione della periodicità trimestrale dei report e l’adozione esclusiva della tecnica del campionamento casuale semplice, ritenuta non satisfattiva del dettato dell’art. 147-bis, comma 2, TUEL, che prescrive tecniche di campionamento fondate su logiche di analisi del rischio.
In relazione al controllo di gestione, la Sezione ha rilevato che i report annuali non erano stati ufficializzati né trasmessi alla Corte ai sensi dell’art. 198-bis TUEL, essendo stati redatti in assenza di obiettivi e indicatori formalizzati. Ha giudicato tale argomentazione priva di fondamento logico-giuridico, poiché l’assenza di target predefiniti rende impossibile la misurazione dello scostamento tra previsione e risultato, degradando la funzione del controllo a una sterile contabilità dei costi. Ha inoltre evidenziato la flessione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nell’esercizio 2022, quale indice di rigidità gestionale.
Quanto al controllo strategico, la Sezione ha accertato la mancata redazione dei report periodici previsti dal regolamento comunale e la mancata istituzione dell’unità preposta, respingendo la giustificazione basata sulla carenza di organico, in quanto l’implementazione dei controlli è condizione necessaria della legittimità dell’azione amministrativa e a tali carenze l’ente deve ovviare con riorganizzazione interna o forme associative. Ha altresì verificato la corretta pubblicazione della relazione sulla performance e del PEG, prendendo atto delle misure alternative alla rotazione del personale, pur richiedendo evidenze documentali nella relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.
In ordine al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha rilevato una lacuna regolamentare, non essendo previsti report periodici di monitoraggio in itinere, e ha precisato che il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria non sono fungibili con il controllo sugli equilibri, avendo natura preventiva su singoli atti e non di verifica complessiva dell’andamento gestionale. Per il controllo sugli organismi partecipati, ha accertato la mancata disciplina regolamentare e ha ricondotto organismi come la società di gestione di servizi culturali alla nozione di organismi gestionali esterni, monitorabili anche in assenza di affidamenti diretti. Infine, ha rilevato la reiterata mancata adozione della Carta dei servizi, configurante una condotta di grave negligenza gestionale, e l’assenza di attività di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholders.
Alla luce del complessivo quadro, la Sezione ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente, prendendo atto del positivo assetto di governance definito per l’attuazione del PNRR, e ha invitato l’amministrazione ad adottare le misure correttive indicate, con riserva di verificare i miglioramenti apportati nelle prossime verifiche.
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