Reiterazione del ricorso e insindacabilità del merito nella valutazione del THC (Cass. pen. Sez. 7 n. 11417 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che risulti interamente reiterativo delle questioni già esaminate dai giudici di merito, qualora la sentenza impugnata abbia reso una motivazione specifica e congrua, e la difesa si limiti a opporre un generico confronto. La valutazione del materiale probatorio, della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e della sussistenza dell’elemento soggettivo costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da argomentazione completa e non arbitraria. La pendenza di una questione dinanzi alla Corte di Giustizia europea non assume rilievo quando la sostanza sequestrata presenti un principio attivo superiore a quello consentito per la libera vendita.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Corte d’appello ha confermato la condanna, rigettando le censure relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato su due motivi con cui si contestava l’an della responsabilità e, in subordine, la mancata derubricazione nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
I giudici di merito avevano specificamente motivato la destinazione allo spaccio della cannabis rinvenuta, evidenziando l’assenza di autorizzazione alla vendita e la presenza di un principio attivo di THC superiore a quello previsto per la libera vendita. Il numero di dosi ricavabili e l’uso di un canale lecito per immettere sul mercato una sostanza con capacità drogante erano stati considerati ostativi alla derubricazione.
Il riferimento alla questione pendente dinanzi alla Corte di Giustizia europea è stato ritenuto non pertinente, poiché la sostanza venduta presentava, secondo le analisi, un THC superiore alla soglia legale e quindi era dotata di efficacia drogante. La Corte ha escluso pertanto qualsiasi profilo di arbitrarietà nella valutazione compiuta, riconoscendone la completezza e la coerenza con la giurisprudenza consolidata.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Nota della Redazione
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