Reiterazione del vincolo espropriativo illegittima senza motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 3164 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di un vincolo urbanistico decaduto per decorso del termine è legittima, sul piano amministrativo, solo se corredata da congrui e specifici elementi oggettivi sull’attualità della previsione, da una nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e da una giustificazione delle scelte urbanistiche tanto più dettagliata quante più volte il vincolo è ripetuto. La mera riproposizione del vincolo, senza motivazione sulle ragioni del ritardo nella realizzazione dell’opera, sull’insussistenza di alternative e sulla persistenza dell’interesse pubblico, integra eccesso di potere. Resta fermo che le scelte di pianificazione sono espressione di discrezionalità insindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La domanda risarcitoria è inammissibile se il preteso pregiudizio è allegato senza alcun principio di prova.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e possessori di immobili nel Comune di Alì Terme, impugnano il decreto di approvazione del nuovo P.R.G. e gli atti presupposti, nella parte in cui viene reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sui loro fondi, destinati a “viabilità di progetto” per una strada di collegamento tra la ex S.S. 114 e la Via Marina. Il vincolo era già previsto dal precedente strumento urbanistico e la sua efficacia era decaduta per decorso del termine.
I ricorrenti avevano presentato osservazioni, respinte dall’Amministrazione con riferimento alla necessità di incrementare i collegamenti viari e alla posizione baricentrica dell’opera. Propongono ricorso per l’annullamento, deducendo difetto di motivazione, carenza di interesse pubblico attuale, mancata previsione di indennizzo e violazione degli obblighi di accantonamento, e chiedono il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia di pianificazione urbanistica: le scelte sono espressione di discrezionalità insindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità; le destinazioni di singole aree non richiedono motivazione specifica oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nel piano (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4015; Consiglio di Stato, sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467). L’affidamento qualificato è configurabile solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento o silenzio-rifiuto (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 settembre 2022, n. 8410).
A questi principi il Tribunale affianca quello specifico sulla reiterazione dei vincoli: essa è legittima solo se assistita da congrui elementi oggettivi sull’attualità della previsione e da una nuova comparazione degli interessi, con giustificazione tanto più dettagliata quante più volte il vincolo è ripetuto (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3895; C.G.A.R.S., 5 giugno 2023, n. 394 e 28 marzo 2022, n. 383).
Accertata la natura espropriativa della previsione, il Collegio ritiene assorbente il primo motivo. L’Amministrazione si è limitata a reiterare puramente e semplicemente il vincolo, senza motivare sulle ragioni che hanno impedito la realizzazione dell’opera, senza argomentare sull’insussistenza di alternative e senza riferimento alla persistenza dell’interesse pubblico.
Coglie nel segno la censura che evidenzia l’irragionevolezza della reiterazione: sono stati soppressi gli uffici e servizi pubblici per i quali la strada era stata progettata, la sua realizzazione richiederebbe la demolizione di due fabbricati (uno destinato a residenza) e sussistono due bretelle che già soddisfano le esigenze di collegamento. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
La domanda risarcitoria è invece rigettata. Il pregiudizio è rimasto indimostrato: parte ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova, limitandosi a chiedere inammissibilmente una consulenza tecnica d’ufficio. Grava sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda (C.G.A.R.S. 16 gennaio 2024, n. 6). L’eventuale impossibilità di utilizzare o alienare l’immobile non è conseguenza immediata e diretta della reiterazione, dovendosi piuttosto attivare la ritipizzazione ex art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 e l’indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001.
Nota della Redazione
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