Terzo condono Sicilia: insanabili abusi in area vincolata con nuovo volume (TAR Sicilia n. 1297 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo, essendo ammissibili i soli interventi di minore rilevanza che non comportino nuovi volumi o superfici. L’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non importino inedificabilità assoluta. In materia paesaggistica il divieto di incremento volumetrico concerne qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e qualsiasi superficie utilmente sfruttabile. Il provvedimento che nega la sanatoria è interamente vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato, né comunicazione di avvio del procedimento, né specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla disciplina applicabile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha rigettato il parere di competenza sulla richiesta di sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/2003, per opere edilizie realizzate in area di interesse paesaggistico, e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La domanda era stata presentata nel 2004. I ricorrenti hanno sostenuto che, non essendo stato espresso il parere entro il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 17 della legge regionale n. 4/2003, si sarebbe formato il silenzio-assenso, non annullabile dal diniego successivo. Hanno inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione sul preteso grave danno paesaggistico, la disparità di trattamento rispetto a un precedente parere favorevole sulla medesima particella e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, che ha dato atto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, legge regionale n. 19/2021, e in via consequenziale gli artt. 1, secondo comma, e 2, ritenendo che la lettura estensiva dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 ledesse la riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Ne deriva che il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina, compreso il limite del comma 27, lettera d). Nelle aree vincolate restano dunque sanabili solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che ricorrano congiuntamente le condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
Il Tribunale ritiene superato il contrario parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e si allinea alle pronunce di merito dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa, n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno affermato la piena applicabilità in Sicilia della disciplina nazionale. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, che invitava ad approfondire le ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo, non essendo una decisione a cognizione piena.
Nel caso concreto il provvedimento risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume in senso paesaggistico. Per gli atti vincolati non occorre specifica valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con l’interesse privato, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo: non è configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Superflua è anche la comunicazione di avvio, per la residualità di ogni apporto partecipativo, e sufficiente la motivazione per relationem alla circolare. Quanto al termine, l’art. 17 legge regionale n. 4/2003 concerne il primo e il secondo condono.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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