Massimale contributivo e anzianità anteriore al 1996: rileva qualsiasi contribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22060 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di massimale annuo della base contributiva e pensionabile, l’art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e a coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo. La norma attribuisce rilievo alla sola esistenza di una qualsivoglia anzianità contributiva anteriore a tale data, a prescindere dalla sua durata, dal suo ammontare e dalla sua idoneità a determinare l’accesso a una prestazione previdenziale. Ne consegue che, in presenza di contributi accreditati per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, il datore di lavoro non può computare e versare i contributi entro il massimale, ed è legittima la pretesa dell’INPS al differenziale. La regola trova conferma nella interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015. Le sanzioni civili per il ritardo non sono sostituibili con gli interessi legali, poiché le disposizioni di attenuazione presuppongono l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro aveva applicato il massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 ai contributi dovuti per un lavoratore titolare di anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1996. L’INPS aveva emesso provvedimenti di diffida ad adempiere, sul presupposto dell’applicazione arbitraria del massimale.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società; la Corte d’appello di Milano, in riforma, aveva respinto la domanda, ritenendo che l’onere di provare i presupposti del massimale gravasse sul datore di lavoro e che fosse irrilevante tanto la dichiarazione resa dal lavoratore quanto il mancato raggiungimento delle sessanta giornate utili a maturare l’annualità contributiva nel settore dello spettacolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Il fulcro della decisione d’appello non risiede nella qualificazione del massimale come agevolazione contributiva né nel conseguente riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ma nell’interpretazione della peculiare disciplina dettata dall’art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995.
La disposizione è apparsa inequivocabile: il massimale si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e a chi opta per il sistema contributivo. Essa non richiede che l’anzianità contributiva sia contraddistinta da una peculiare durata né che sia utile a rivendicare determinate prestazioni, che la norma non identifica.
La Corte ha valorizzato l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015, che esclude l’applicazione del massimale quando, su domanda dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995, siano accreditati contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996. L’esclusione opera a prescindere dall’ammontare dei contributi e dalla loro concreta idoneità a consentire l’accesso a una prestazione previdenziale.
Da ciò deriva l’irrilevanza degli argomenti sui requisiti necessari a integrare l’annualità contributiva per i lavoratori dello spettacolo. L’assetto legislativo risponde all’obiettivo di fissare un discrimine temporale univoco, con parametri oggettivi e senza ulteriori requisiti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la sostituzione delle sanzioni civili con gli interessi legali. Lo stato di incertezza sull’obbligo contributivo rileva solo nell’ambito dell’art. 116, commi 10 e 15, lettera a), legge n. 388 del 2000, che presuppone l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata, come già affermato da Cass., sez. lav., n. 16090 del 2023. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione interpretativa.
Nota della Redazione
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