Contributi SSN non utilizzabili per la ricostituzione della pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 370 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ha natura tributaria e non assicurativa, sicché non concorre ad implementare l’estratto conto contributivo e non può essere considerato ai fini della ricostituzione della pensione. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. senza riprodurre i motivi di appello, nonché quando la sentenza impugnata non presenti una motivazione apparente, avendo illustrato le ragioni del diniego dei motivi di gravame.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva domanda per la riliquidazione della pensione di anzianità, chiedendo la ricostituzione del trattamento mediante il computo delle annualità dal 1987 al 1992, periodo nel quale assumeva di aver versato contributi al Servizio Sanitario Nazionale quale artigiano, non considerati dall’INPS. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, escludendo che il contributo al SSN potesse essere valutato a fini pensionistici.
La Corte d’appello di Bologna confermava integralmente la sentenza, condividendone il ragionamento logico-giuridico e rilevando che il lavoratore non aveva fornito elementi utili a dimostrare la natura assicurativa del contributo. Avverso la sentenza d’appello, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto i motivi di appello. Tale mancanza di allegazione impediva di verificare l’ambito della critica rivolta alla sentenza di primo grado, sulla quale il giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi. Non risultavano, inoltre, enunciate doglianze sul merito della richiesta riliquidatoria, né accertamenti sul versamento contributivo nella Gestione Artigiani per il periodo in contestazione.
Quanto alla censura di motivazione apparente, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata si fosse limitata a riprodurre acriticamente il contenuto della pronuncia di primo grado. La Corte territoriale aveva, infatti, compiuto un autonomo passaggio argomentativo, valutando il ragionamento del tribunale come coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e confutando la tesi del ricorrente volta a riconoscere rilevanza pensionistica a una voce contributiva di natura tributaria.
In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento sulla natura tributaria del contributo SSN, ribadito dall’ordinanza n. 14997/2018, rilevando che il contributo non è idoneo a incidere sulla posizione assicurativo-previdenziale del lavoratore.
La Corte ha infine precisato che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata aveva illustrato le ragioni del diniego dei motivi di appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione del doppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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