Omesso esame delle critiche alla CTU recepita acriticamente dal giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 2886 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, è configurabile anche quando il giudice di merito abbia recepito la consulenza tecnica d’ufficio, a condizione che venga individuato un preciso fatto storico, oggetto di contraddittorio tra le parti e di natura decisiva, che il giudice abbia omesso di considerare. Tale omissione si verifica quando la sentenza si limita ad aderire acriticamente alle risultanze della consulenza, senza riportare né verificare la motivazione con cui il giudice del merito, in un precedente giudizio richiamato, abbia eventualmente esaminato il fatto storico dedotto dalla parte.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, le perdite di esercizio precedentemente dedotte, a seguito della rideterminazione del maggior reddito conseguente all’accertamento di una plusvalenza realizzata in un precedente anno d’imposta.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, aveva rideterminato la plusvalenza in misura inferiore, in conformità alle risultanze di un’altra sentenza della stessa Commissione, emessa nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’accertamento relativo all’anno presupposto. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, cui seguiva ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le questioni sollevate, accogliendo il ricorso principale. Ha evidenziato che il giudice di merito, nel recepire la determinazione della plusvalenza contenuta in un’altra pronuncia, si era limitato a un richiamo acritico, omettendo di verificare se la sentenza richiamata avesse effettivamente esaminato il fatto storico, dedotto dalla società, circa la corretta estrazione dei dati contabili relativi agli oneri finanziari gravanti sulla società partecipata.
La Corte ha richiamato il proprio precedente, l’ordinanza n. 18886 del 2023, con cui aveva già cassato con rinvio la sentenza presupposta, riconoscendo la fondatezza delle critiche mosse dalla società alla consulenza tecnica d’ufficio. Nel caso di specie, la CTR aveva aderito alle risultanze della CTU senza prendere posizione sulle osservazioni critiche formulate dalla parte, integrando così il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, articolato in due motivi concernenti la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione del giudizio, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La cassazione con rinvio della sentenza sull’accertamento prodromico, disposta con l’ordinanza n. 18886 del 2023, ha infatti privato l’Amministrazione dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame che fornisca congrua motivazione.
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Nota della Redazione
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