Rendita catastale parco eolico: la torre è componente impiantistica esclusa dalla stima (Cass. civ. Sez. V n. 33186 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La torre in acciaio di un aerogeneratore che sostiene navicella e rotore costituisce componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo e, come tale, è esclusa dalla stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale del parco eolico. Il discrimine dettato dall’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 non è di natura strutturale né dimensionale, ma funzionale: rileva il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, non l’essere il manufatto infisso o meno al suolo. Ne deriva che è inammissibile ogni distinzione tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica, dovendosi i due ruoli ascriversi unitariamente al medesimo impianto. Ove la rendita sia stata determinata con procedimento indiretto di stima, il giudice del merito deve rinnovare l’accertamento scomputando il valore della torre dal valore venale o dal costo di ricostruzione.
Il Fatto
Una società e un’altra contribuente impugnavano gli avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni docfa presentate per un parco eolico. Il giudice di primo grado accoglieva in parte l’impugnazione, rideterminando il saggio di fruttuosità applicabile al capitale fondiario nella misura dell’1,5% anziché del 2%. La Commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava quello incidentale delle contribuenti.
Il giudice del gravame riteneva che la torre eolica, pur strumentale ma non funzionale alla produzione di energia, concorresse comunque alla determinazione della rendita, e che il valore degli impianti andasse calcolato applicando una percentuale del 38,9% al valore catastale precedente. Le contribuenti ricorrevano per la cassazione della sentenza con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale le ricorrenti sostenevano che, a seguito dell’annullamento in autotutela dei primi avvisi nell’ambito del procedimento di reclamo e mediazione, il rapporto tributario dovesse ritenersi intangibile. Il motivo è rigettato: la mediazione tributaria ha ad oggetto specifici atti impugnabili, mentre l’autotutela costituisce potere discrezionale dell’Amministrazione, connotato dal principio di perennità, esercitabile anche in via sostitutiva e in malam partem durante il giudizio, salva la preclusione da decadenza o giudicato.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo di rilevanza catastale e richiama l’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, che con tecnica “per esclusione” sottrae dal carico impositivo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Secondo l’orientamento consolidato, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio e non va computata la torre in acciaio che sostiene navicella e rotore, trattandosi di elemento funzionale al processo produttivo.
La Corte ribadisce che la nozione di impianto desumibile dalla legge del 2015 prescinde dall’essere il manufatto infisso stabilmente al suolo: essenziale è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Di qui l’illegittimità della distinzione operata dal giudice del gravame tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica, poiché quest’ultima non può prescindere dalla prima.
Anche il settimo motivo è fondato. La sentenza impugnata aveva determinato la rendita con procedimento indiretto di stima, applicando una percentuale del 38,9% al valore catastale precedente, con esclusione del solo rotore, navicella e impianti elettrici di collegamento. Tale accertamento non resiste: il procedimento indiretto deve scomputare il valore della torre, e la stessa amministrazione ha riconosciuto che sul costo medio di un impianto eolico incidono in massima parte la struttura di sostegno e l’aerogeneratore. La Corte richiama la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, che ha normativizzato la circolare n. 6/T del 2012, e la recente conferma della non intervenuta abrogazione tacita.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che rideterminerà le rendite attenendosi ai principi esposti; i residui motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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