Requisiti ATECO e contributi pubblici: interpretazione restrittiva della lex specialis (TAR Puglia n. 687 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni che stabiliscono le condizioni di accesso alle concessioni di incentivi pubblici, comprese quelle di natura definitoria, vanno interpretate in via letterale e restrittiva, non essendo ammesse letture estensive o analogiche. I requisiti formali previsti dalla lex specialis, e in particolare il possesso del codice ATECO primario alla data individuata dal bando, devono essere rispettati in modo puntuale e rigoroso. L’interpretazione formalistica delle regole di erogazione di danaro pubblico garantisce la par condicio tra i concorrenti ed evita disparità di trattamento fondate su mere operazioni esegetiche. La sostanziale sovrapponibilità dell’attività economica esercitata non consente di colmare a posteriori il difetto del requisito formale. Ove la clausola sia immediatamente escludente, essa va impugnata tempestivamente a pena di decadenza.

Il Fatto

Una ditta individuale operante nel settore del noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli presentava domanda di sovvenzione per € 19.903,00 a valere sull’avviso regionale “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”. L’Agenzia regionale per il turismo dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando dalla visura camerale che il codice ATECO primario dichiarato (90.02.01) era stato registrato solo dal 16 giugno 2020, dunque dopo la data del 1° febbraio 2020 richiesta dal bando.

La ricorrente presentava istanza di riesame, sostenendo che sino al giugno 2020 l’impresa aveva registrato il codice primario 43.21.01 in abbinamento al secondario 77.39.94, associazione ritenuta conforme ai requisiti dell’avviso. La domanda veniva definitivamente rigettata con determina del 27 dicembre 2021. Avverso tale provvedimento la ditta proponeva ricorso, deducendo violazione dell’avviso pubblico, eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 3 dell’avviso, che richiede, ai fini dell’ammissibilità, che l’impresa sia già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020 ed eserciti l’attività in Puglia con un codice ATECO 2007 primario riconducibile a quelli elencati, da indicare in domanda e al quale riferire i valori di fatturato utili alla determinazione del gap. La lex specialis impone quindi un unico codice primario, riferito ai periodi di osservazione.

Il Tribunale richiama il principio per cui le disposizioni che fissano le condizioni di accesso ai contributi pubblici non tollerano interpretazioni estensive o analogiche (T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 26 ottobre 2020, n. 10924). I requisiti, anche di carattere meramente formale, vanno rispettati in modo puntuale, dovendosi preferire un’interpretazione formalistica che assicuri la par condicio tra i beneficiari (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8808).

Richiamata una propria precedente pronuncia su fattispecie consimile (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 28 marzo 2022, n. 128), ove si era evidenziata la natura escludente del requisito del codice primario e il conseguente onere di impugnazione tempestiva del bando, il Collegio osserva che nel caso di specie il codice 90.02.01 risultava registrato solo dal 16 giugno 2020. Le conclusioni dell’Amministrazione sono pertanto coerenti con la lex specialis.

Il Tribunale esclude che la dedotta sovrapponibilità tra l’attività riferita al nuovo codice e quella precedentemente esercitata possa fondare una contiguità temporale tra i due codici: le condizioni di accesso ai pubblici incentivi non ammettono interpretazioni estensive o analogiche. Ad abundantiam, si rileva che il requisito costituisce clausola immediatamente escludente, con onere di impugnazione immediata dell’avviso non osservato; la domanda sarebbe quindi reietta anche in rito. Il ricorso è rigettato nel merito, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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