Cittadinanza per matrimonio e precedenti penali: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 505 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5, l. n. 91 del 1992, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogni qualvolta il diniego sia fondato sulla mancanza dei requisiti oggettivi, e in particolare sulle cause ostative delle lettere a) e b) dell’art. 6. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste soltanto quando l’amministrazione rifiuti la cittadinanza per l’esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui alla lettera c) del medesimo art. 6. I precedenti penali, indicati senza espresso e specifico richiamo alla fattispecie della pubblica sicurezza, non integrano di per sé l’ipotesi che radica la competenza del Tar. Il riparto di giurisdizione va pertanto determinato in base alla ragione del diniego concretamente esposta nel provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento dello status civitatis ai sensi dell’art. 5, l. n. 91 del 1992, in quanto coniugato con cittadina italiana e padre di un figlio minore. Con provvedimento del Prefetto della Provincia di Ravenna del 17/09/2021, notificato il 22/12/2021, la domanda è stata respinta. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tar, deducendo l’errata valutazione dell’intervenuta estinzione dei reati, il mancato scrutinio approfondito delle sue condizioni lavorative, economiche e familiari, la mancata considerazione della presenza di un minore e i vizi istruttori e motivazionali.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. Il Presidente del Collegio ha preavvisato le parti di un possibile profilo di difetto di giurisdizione del Tar, rilevato poi d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. L’amministrazione, nel respingere l’istanza, non ha argomentato specificamente ex art. 6, lett. c), l. n. 91 del 1992, cioè in ragione di motivi inerenti alla pubblica sicurezza. Si è limitata a dar conto della sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, facendo quindi riferimento alle ipotesi delle lettere a) e b) del medesimo articolo.

Il Tar richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25398 del 2024, secondo cui la fattispecie attributiva della cittadinanza origina da requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale. La posizione del richiedente che versi nelle condizioni positive e negative indicate dalla legge è dunque di diritto soggettivo. Solo la causa ostativa della lettera c) introduce una verifica amministrativa di carattere delibativo e discrezionale, che affievolisce la posizione giuridica soggettiva del richiedente esclusivamente se ed in quanto venga in concreto opposta dall’autorità.

Ne deriva il criterio di riparto: giurisdizione ordinaria quando il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi; giurisdizione amministrativa quando la cittadinanza venga rifiutata per l’esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza. Nel caso di specie la Prefettura non ha fatto richiamo espresso e specifico alla fattispecie della lettera c), né ha puntualmente argomentato in ordine ai profili di sicurezza pubblica, che non possono ricavarsi in via meramente interpretativa ed implicita dalla sola indicazione dei precedenti penali.

Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione del Tar e la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *