Ammissione al concorso e insussistenza qualifica dirigenziale nel personale civile Difesa (TAR Sicilia n. 1339 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile del Ministero della Difesa inquadrato nell’area terza con la qualifica di funzionario specialista tecnico non possiede la qualifica dirigenziale, né può conseguire il relativo requisito di ammissione a un concorso pubblico per effetto di un parallelismo con le funzioni attribuite al personale militare. La carriera del personale civile resta disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, mentre quella del personale militare è regolata dal d.lgs. n. 66/2010, che l’art. 1 circoscrive all’organizzazione e all’attività delle Forze armate. La sussistenza di una posizione dirigenziale richiede un provvedimento che la conferisca espressamente e non si desume dalla circostanza che l’incarico sia ricopribile da un ufficiale superiore. Il requisito dei cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza si interpreta secondo la formulazione letterale della lex specialis, senza estensioni analogiche.
Il Fatto
Un’Autorità di Sistema Portuale bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti, con riserva di un posto in favore del personale interno. Il bando, all’art. 2, lett. c), richiede tra l’altro, al punto i), l’essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o, per le Autorità di Sistema Portuale, in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza.
La procedura si conclude con l’approvazione della graduatoria definitiva, nella quale un candidato risulta primo con 69 punti. Il ricorrente si colloca terzo con 63 punti, quale primo degli idonei non vincitori. Egli impugna il decreto di approvazione e i verbali della commissione, sostenendo che il controinteressato sia stato ammesso senza possedere i requisiti, perché ha sempre prestato servizio come funzionario civile di terza area presso il Ministero della Difesa, senza mai aver ricevuto un provvedimento che gli conferisse la qualifica di dirigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondate le censure del ricorrente. L’ammissione del controinteressato si fonda su un duplice errore: lo stravolgimento dell’art. 2 del bando e la falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 66/2010. La sussistenza di una posizione dirigenziale non può essere desunta da un parallelismo tra le funzioni del personale civile e quelle del personale militare del Ministero della Difesa, ma richiede un provvedimento che la conferisca espressamente.
A ciò osta l’art. 1 del d.lgs. n. 66/2010, che circoscrive il codice dell’ordinamento militare all’organizzazione, alle funzioni e all’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. La qualifica e il formale inquadramento del controinteressato come funzionario di area terza del ruolo civile restano perciò regolati dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che fa salve le particolari disposizioni concernenti le carriere delle Forze armate. Le due carriere seguono apparati normativi distinti: quello civile è comune, quello militare è speciale.
Corrobora la conclusione il contenuto del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, che per il funzionario specialista tecnico delinea compiti di coordinamento e controllo di livello non dirigenziale e di collaborazione alla redazione degli atti di competenza del dirigente. Anche quando è preposto a unità organiche di rilevanza esterna, il funzionario resta in posizione ancillare rispetto alla figura del dirigente.
Quanto all’omologazione tra le posizioni funzionali maturate dentro e fuori l’Autorità di Sistema Portuale, essa è smentita dalla formula disgiuntiva del punto i) della lettera c) dell’art. 2 del bando, il cui significato si ricava dalla grammatica della clausola. Il Collegio richiama inoltre l’avvenuta abrogazione, a opera del d.P.R. n. 70/2013, del secondo comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, che consentiva l’accesso alla dirigenza ai dipendenti con cinque anni di servizio in posizioni funzionali. Il favor per il personale interno si traduce in un abbassamento dell’asticella dei requisiti, non in una riserva tecnica.
Non rilevano i profili di irragionevolezza della scelta, prospettati solo in via subordinata: esclusa l’estensibilità della clausola, il ricorrente non ha interesse al loro esame. Sarebbe stato il controinteressato a dover proporre ricorso incidentale avverso il punto i), mai proposto. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati nella parte in cui hanno nominato vincitore il controinteressato, con spese compensate tra le parti private e poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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