Ottemperanza a decreto ingiuntivo del giudice civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1350 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo. Egli non può integrare né interpretare la decisione civile, non essendo fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato. In tema di riparto dell’onere probatorio, il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa. L’amministrazione che non si costituisca non assolve tale onere e non oppone alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Rientra nell’esecuzione anche il rimborso dell’imposta di registro del titolo, che segue ex lege la soccombenza.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 9/2023 dell’8.01.2023 il Tribunale di Enna ha ingiunto al Comune di Pietraperzia di pagare alla banca ricorrente la somma di € 108.681,56, oltre interessi e spese. Il decreto, notificato al debitore e non opposto, è stato dichiarato esecutivo e nuovamente notificato in forma esecutiva.

A fronte di un pagamento parziale, imputato dal creditore prima agli interessi e poi al capitale, la banca ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo provata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il decreto risulta tuttora non integralmente eseguito. L’amministrazione, non costituendosi, non ha dedotto alcuna giustificazione del parziale inadempimento. Il Collegio ha richiamato il principio generale sul riparto probatorio: il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza, il debitore l’avvenuto adempimento ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.

Il Tribunale ha poi precisato i confini della propria cognizione. A fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva ed è vincolato al comando del titolo, senza poter integrare la decisione, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020. Diversamente si ammetterebbe un sindacato sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Poiché il decreto quantifica esattamente le somme, il giudice amministrativo deve attenervisi.

Quanto alle spese accessorie, il Collegio ha ritenuto che anche la tassa di registrazione rientri tra le somme dovute. Le ulteriori spese successive al decreto sono dovute in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento, incluse quelle di registrazione del titolo (Cons. Stato n. 6007 del 2022). Il rimborso dell’imposta di registro segue ex lege la soccombenza.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di pagare le somme residue e le spese di registrazione entro sessanta giorni, e con la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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