Nessun silenzio inadempimento se tutte le istanze di sanatoria sono state rigettate (TAR Sicilia n. 1340 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione comunale è configurabile solo in presenza di un procedimento amministrativo pendente e non esitato. Quando tutte le istanze di concessione edilizia in sanatoria presentate dal privato sono state espressamente rigettate con provvedimento non impugnato, non residua alcun obbligo di provvedere in capo al Comune. La successiva nota con cui l’ufficio invita il richiedente a rivolgersi ad altra amministrazione costituisce il frutto di un difetto di comunicazione interna e non riapre il procedimento né genera un legittimo affidamento tutelabile. Il privato che non attivi gli strumenti di tutela esperibili — in particolare il rito avverso il diniego tacito all’accesso ex art. 116 c.p.a. — non può imputare all’amministrazione la mancata prosecuzione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un immobile di sua proprietà. Nel corso degli anni ha presentato tre distinte istanze, rispettivamente ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003.
Il Comune ha respinto tutte e tre le domande con un unico provvedimento del 03.06.2022, non impugnato. In seguito, l’ufficio urbanistica ha invitato la ricorrente a inoltrare la richiesta di nulla-osta direttamente alla Regione Siciliana. Su tale nota la ricorrente ha fondato la convinzione che il procedimento fosse ancora aperto e ha notificato una diffida al Comune, lamentando il silenzio sull’obbligo di provvedere. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’antigiuridicità del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del presupposto del silenzio, cioè l’esistenza di un procedimento amministrativo ancora pendente. Il provvedimento del 03.06.2022 ha espressamente respinto tutte e tre le istanze di sanatoria. Non residua, pertanto, alcuno spazio per ipotizzare un ulteriore procedimento aperto, salvo che la ricorrente individui una quarta domanda non ancora esitata.
La nota con cui l’ufficio ha invitato a rivolgersi alla Regione Siciliana non vale a rianimare il procedimento. Per il Tribunale essa rappresenta il frutto di una mancanza di comunicazione all’interno della stessa amministrazione. In assenza dell’individuazione di una nuova istanza pendente, quella nota non può fondare alcun obbligo di provvedere a carico del Comune.
Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente non ha utilizzato lo strumento giuridico disponibile. Dopo aver chiesto alla Regione le modalità procedimentali, ottenendo indicazione della documentazione necessaria, avrebbe dovuto attivarsi per ottenerla dal Comune. La richiesta di documentazione indicata in ricorso non risulta però acquisita agli atti di causa.
Il Tribunale osserva che, anche a voler ipotizzare un mero errore di esternazione sulla data della richiesta, resta il fatto che contro il diniego tacito sull’accesso la ricorrente non ha mai agito a norma dell’art. 116 c.p.a.. Ha così perduto, per fatto a sé esclusivamente imputabile, la possibilità di far procedere l’ipotetico procedimento di sanatoria.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune intimato.
Nota della Redazione
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