Sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 458 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del professionista sanitario dall’esercizio dell’attività per inadempimento dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da SARS-CoV-2 non costituisce esercizio di potere autoritativo dell’amministrazione. La misura incide sul diritto soggettivo al lavoro e non su una posizione di interesse legittimo. La controversia non rientra nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm. Il riparto va pertanto determinato secondo il criterio generale fondato sulla natura della posizione soggettiva azionata, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

Una professionista iscritta all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Varese impugna la deliberazione con cui il Consiglio direttivo dell’Ordine, il 5 aprile 2022, accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 d.l. 44/2021, come modificato dal d.l. 172/2021, e dispone la sospensione dall’esercizio della professione, con annotazione nell’albo e comunicazioni alla Federazione nazionale e all’ATS dell’Insubria.

La ricorrente impugna altresì la determinazione dell’ATS dell’Insubria che, in esecuzione di quella sospensione, sospende la convenzione per l’incarico di medico di assistenza primaria dall’8 aprile al 31 dicembre 2022, oltre agli atti connessi e consequenziali. L’Ordine si costituisce in giudizio; l’ATS non si costituisce. La domanda cautelare viene respinta. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024 il Collegio rileva, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 74 cod. proc. amm. per la sentenza in forma semplificata e richiama le proprie precedenti decisioni, che in casi analoghi hanno dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il percorso argomentativo muove da una verifica negativa: la controversia non investe materie comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 cod. proc. amm. Il riparto va quindi determinato secondo il criterio generale, che assume a parametro la natura della posizione soggettiva azionata in giudizio.

Su questo piano il Tribunale osserva che la sospensione dei professionisti e dei lavoratori dall’esercizio dell’attività per inadempimento dell’obbligo vaccinale non costituisce espressione di potere autoritativo dell’amministrazione. La misura incide quindi sul diritto soggettivo al lavoro, e non su un interesse legittimo. A sostegno richiama il giudice del riparto della giurisdizione e il giudice delle leggi, che hanno qualificato la posizione in termini di diritto soggettivo.

Da ciò discende la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm., con conservazione degli effetti della domanda nel termine previsto. Le spese di giudizio sono compensate, stante la definizione in rito della causa e l’assenza di difese sostanziali nella fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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