Requisiti di esecuzione e dichiarazioni in gara: irrilevante la non veridicità (TAR Sicilia n. 3264 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di una struttura idonea a ospitare i cani oggetto del servizio costituisce requisito di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione, ove la legge di gara non la preveda espressamente come condizione di ammissione. La distinzione tra fase di selezione e fase di esecuzione impone che i requisiti dell’una non interferiscano con quelli dell’altra. Ne consegue che la dichiarazione resa dall’offerente sulla disponibilità della struttura, anche ove non veritiera, non può assumere rilievo escludente ai sensi dell’art. 98, terzo comma, del decreto legislativo n. 36/2023, poiché non è idonea a influenzare significativamente il processo decisionale della stazione appaltante in ordine all’individuazione dell’aggiudicatario.

Il Fatto

Un Comune bandisce una procedura aperta, tramite piattaforma di mercato elettronico, per l’affidamento del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi per la durata di un anno. Alla selezione partecipano due operatori. La società ricorrente, seconda classificata con un ribasso dello 0,27%, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, che aveva offerto un ribasso del 2,10%.

Dopo l’accesso agli atti, la ricorrente rileva che l’autorizzazione regionale del canile della aggiudicataria indica una capienza massima di 376 cani e che la dichiarazione dell’amministratore attestava la disponibilità dei posti necessari per i 125 cani comunali. Secondo la ricorrente, la struttura ospitava già un numero di animali incompatibile con ulteriori ricoveri, con conseguente falsità della dichiarazione e obbligo di esclusione. L’amministrazione, dopo un supplemento istruttorio, rappresenta che la capienza autorizzata era in realtà superiore e che la dichiarazione in gara non costituiva requisito di partecipazione. La controinteressata eccepisce che la disponibilità dei posti attiene all’esecuzione del servizio e può conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla documentazione depositata dalla controinteressata in data 12 settembre 2024, essendo il ricorso decidibile indipendentemente da essa e dall’esame della relativa eccezione di tardività. Il thema decidendum si concentra dunque sulla natura del requisito contestato.

Il punto centrale è la qualificazione della disponibilità della struttura. Alla luce della normativa di riferimento e del contenuto della lex specialis, il giudice esclude che essa fosse stata prevista come requisito di partecipazione. La legge di gara non la contemplava come condizione necessaria per l’ammissione alla selezione. La relativa circostanza, pertanto, non incide sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte, ma riguarda la fase successiva all’aggiudicazione, ossia l’esecuzione del contratto.

La sentenza enuncia la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione come fondata sul principio della netta separazione tra fase della gara e fase dell’esecuzione del contratto. I requisiti relativi all’una non possono interferire con i requisiti dell’altra. Su questa base la questione sollevata dalla ricorrente è dichiarata irrilevante ai fini dell’aggiudicazione, perché concerne un aspetto non previsto dalla lex specialis come criterio di selezione.

Il Collegio esamina poi il profilo della dichiarazione non veritiera. Anche ammesso, in ipotesi, che la dichiarazione dell’amministratore sia non conforme al dato reale, l’art. 98, terzo comma, del decreto legislativo n. 36/2023 consente di valorizzarla ai fini dell’esclusione solo se idonea a influenzare significativamente il processo decisionale della stazione appaltante. Poiché la dichiarazione non riguarda un requisito di partecipazione ma un aspetto attinente all’esecuzione e all’adempimento del contratto, essa non avrebbe potuto influenzare la fase di selezione del concorrente aggiudicatario e non assume rilevanza ai fini della decisione sull’affidamento.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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