Domanda ex art. 36 d.P.R. 380/2001: il Comune non può riqualificarla d’ufficio (TAR Sicilia n. 3263 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo trova applicazione il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sicché l’amministrazione, nel decidere su un’istanza, non può modificare d’ufficio il contenuto della domanda né estendere la propria valutazione a profili non oggetto della stessa. La domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può riferirsi, in astratto, soltanto alla regolarizzazione di opere esistenti e non consente di assentire una demolizione seguita dalla realizzazione di opere future, che richiedono distinte e autonome procedure. Il tenore letterale della richiesta non può essere superato in via interpretativa invocando i criteri degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., se non in presenza di elementi obiettivi che depongano per una diversa effettiva volontà dell’istante. Resta estranea al giudizio la valutazione di disposizioni regolamentari concernenti profili non ancora esaminati dall’amministrazione, in ossequio al divieto di pronunce su poteri non ancora esercitati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Ragusa ha respinto la domanda di permesso di costruire presentata nel novembre 2021. L’istanza era stata formalizzata come richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e mirava a demolire alcune opere abusive e a realizzare una nuova copertura a tetto.

Il Comune ha rilevato che la sanatoria riguarda soltanto opere già esistenti e ha quindi respinto la richiesta. Il ricorrente ha sostenuto in giudizio di aver in sostanza presentato una domanda di manutenzione straordinaria, lamentando che l’amministrazione si fosse fermata alla denominazione formale dell’istanza senza esaminarne il profilo sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sul contenuto effettivo dell’istanza. La domanda era stata formulata in modo inequivocabile con espresso richiamo all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e imponeva al Comune di attenersi al contenuto e alla finalità della richiesta, quali desumibili dal riferimento normativo in essa contenuto.

Il Tribunale ha affermato che il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi. L’amministrazione, quindi, non può riqualificare d’ufficio l’istanza né ampliare la propria valutazione a profili ulteriori rispetto alla volontà esplicitamente manifestata dall’interessato.

Su questa base il Collegio ha escluso che la richiesta potesse essere reinterpretata come domanda di manutenzione straordinaria. Il richiamo agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. non consente di superare il senso letterale delle parole se non in presenza di elementi obiettivi che depongano per una diversa intenzione. Nel caso concreto non emergevano circostanze di fatto o comportamenti successivi idonei a suggerire al Comune una volontà diversa da quella chiaramente espressa, e l’art. 1366 cod. civ. impone di interpretare gli atti secondo buona fede senza stravolgerne il contenuto.

Nel merito, la domanda ex art. 36 si riferiva a una demolizione e alla realizzazione di opere future, interventi non assentibili con quella procedura e bisognevoli di apposite e distinte istanze. Quanto all’art. 32, nono comma, del regolamento edilizio, il Collegio lo ha ritenuto estraneo all’oggetto del giudizio: la questione della volumetria urbanistica potrà essere valutata dall’amministrazione in un momento successivo, previa specifica istanza, non potendo il giudice anticipare apprezzamenti su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. proc. amm.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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