Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia processuale (TAR Lombardia n. 3812 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, quando la parte ricorrente, compulsata da un’ordinanza istruttoria o da una comunicazione della segreteria a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, rimanga inerte senza depositare memorie e senza comparire all’udienza camerale, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il comportamento processuale della parte che non fornisce riscontro costituisce elemento decisivo e inequivoco per desumere l’attuale disinteresse alla prosecuzione del giudizio, in applicazione degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale di scrutinio finale che ne disponeva la non ammissione alla classe successiva, a seguito delle insufficienze riportate nelle prove di recupero di fisica e filosofia, materie per le quali era stato sospeso il giudizio nello scrutinio di giugno. La censura si incentrava sul ritardo nella predisposizione del piano didattico personalizzato per disturbo specifico dell’apprendimento e sulla mancata applicazione delle misure compensative e dispensative.
L’amministrazione si costituiva in giudizio. Respinta l’istanza cautelare, il TAR emetteva un’ordinanza istruttoria chiedendo alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione. In assenza di riscontro, la segreteria informava della fissazione del ricorso in camera di consiglio, con l’avvertimento che l’inerzia avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente non aveva depositato memorie e non era comparsa alla camera di consiglio, nonostante fosse stata espressamente avvisata delle conseguenze della propria inerzia.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, nel caso di parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, l’inerzia integra un comportamento processuale dal quale desumere, in modo implicito ma inequivoco, l’attuale disinteresse alla decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063; C.G.A.R.S., 7 aprile 2022, n. 435).
La mancata manifestazione di un espresso interesse alla trattazione del merito, nonostante il doppio avvertimento ricevuto, ha legittimato la pronuncia di rito. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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