Requisiti minimi di gara di stretta interpretazione e favor partecipationis (TAR Toscana n. 2110 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni della lex specialis relative ai requisiti minimi dei prodotti offerti sono di stretta interpretazione, dovendosi impedire che una latitudine troppo estesa riconosciuta alle stesse ridondi in lesione del favor partecipationis. Il capitolato deve essere letto secondo il tenore letterale delle sue disposizioni, redatte nel rispetto del principio del clare loqui a garanzia della par condicio tra i concorrenti. Il principio di equivalenza, di cui all’All. II.5 – lett. A), art. 1, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, consente all’operatore economico di comprovare con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni e alle specifiche tecniche prescritte. Ove si assuma che il capitolato sia stato erroneamente formulato, per carenza delle ulteriori precisazioni tecniche invocate, la censura si converte in contestazione dell’indizione della gara, da impugnare nei termini.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la determina con cui Estar ha disposto la sua esclusione dal lotto n. 30 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, e la conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata. L’esclusione si fondava sulla ritenuta non conformità del dispositivo offerto rispetto alle caratteristiche del capitolato tecnico.
Costituitasi la stazione appaltante, la Commissione ha riammesso la ricorrente in gara, riservandosi la valutazione dell’offerta tecnica e sospendendo gli effetti dell’aggiudicazione. All’esito della nuova graduatoria la controinteressata si è collocata al primo posto, con conferma dell’aggiudicazione. Avverso tali esiti la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, censurando l’ammissione dell’aggiudicataria e deducendo l’incompletezza della documentazione tecnica allegata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere sul primo motivo del ricorso introduttivo, essendo l’offerta della ricorrente stata riammessa in gara, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo motivo, essendo intervenuta una nuova valutazione delle offerte e una nuova graduatoria. Le eccezioni di tardività e di carenza di interesse sollevate da Estar sono state respinte: la lesione si è attualizzata solo con il nuovo provvedimento di aggiudicazione, costituente conferma propria, con decorrenza dei termini da tale momento.
Nel merito, la questione centrale riguardava la distinzione tra porosità del filtro e capacità di filtraggio. La ricorrente sosteneva che il dispositivo dell’aggiudicataria non fosse idoneo a filtrare gli agenti contaminanti di dimensioni inferiori a 1,2 micron indicati nel capitolato. Il Collegio ha rilevato che l’interpretazione proposta non trova riscontro nella lettera della lex specialis: le previsioni sui requisiti di minima sono di stretta interpretazione, e il capitolato richiedeva unicamente il filtro con membrana in polieteresulfone da 1,2 µm per la rimozione di particelle, aria, batteri, funghi, spore e microaggregati lipidici, senza ulteriori specificazioni.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio del clare loqui e sul richiamo a Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7945. La documentazione di gara dell’aggiudicataria — scheda prodotto, IFU e relazione tecnica — attesta il possesso delle caratteristiche dimensionali e funzionali richieste. La relazione tecnica evidenzia che la rimozione degli agenti contaminanti avviene non solo per la porosità, ma “in accoppiata con la membrana” e grazie alla composizione strutturale a basso legame proteico, cioè proprio tramite quel meccanismo sinergico che la ricorrente assumeva assente.
Il Collegio ha inoltre qualificato la censura come fondata su un’interpretazione manipolativa del capitolato: a voler seguire la tesi attorea, il capitolato sarebbe stato erroneamente formulato, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse, poiché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini l’indizione della gara. Quanto al motivo aggiunto sulla documentazione, esso è infondato perché ancillare: accertato il possesso dei requisiti minimi, non si ravvisa quale ulteriore documentazione fosse dovuta. L’art. 17.1 del disciplinare sanziona con l’esclusione solo la “carenza sostanziale” della documentazione tecnica che impedisca la verifica dei requisiti minimi, ipotesi non ricorrente.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto. Le spese sono state compensate tra ricorrente ed Estar per soccombenza reciproca, con nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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