Revoca del nulla osta al lavoro stagionale e permesso per attesa occupazione (TAR Lombardia n. 1169 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è rilasciato a condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alla capacità economica del datore di lavoro e alla sistemazione alloggiativa del lavoratore. Al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, consegue la revoca del nulla osta e del visto, anche quando l’ufficio abbia rilasciato il titolo decorso il termine di sessanta giorni senza aver completato i controlli. Il permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia già in possesso di un titolo di soggiorno non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro e non può essere concesso a chi non abbia mai avuto un titolo, essendo emerso un difetto originario dei requisiti. L’affidamento del lavoratore incolpevole non rileva, essendo dirimente la legalità obiettiva della sua posizione.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario otteneva, su richiesta del datore di lavoro, il nulla osta al lavoro stagionale nel settore agricolo ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022 e, ottenuto il visto, entrava regolarmente in Italia. Convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta per plurime carenze documentali, tra cui l’asseverazione della capacità reddituale del datore di lavoro e il titolo di disponibilità dell’alloggio. Nessuna integrazione veniva prodotta e la Prefettura disponeva la revoca del titolo.
Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità per mancata valutazione del rilascio di un permesso per attesa occupazione, l’assenza di cause a lui imputabili e la violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 8 CEDU. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina congiuntamente i motivi di ricorso e li ritiene infondati, prescindendo dall’eccezione di tardività in quanto il provvedimento di revoca è legittimo. La disciplina dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 condiziona il rilascio del nulla osta alla verifica dei requisiti di capacità economica del datore e di idoneità dell’alloggio. Qualora questi elementi ostativi emergano solo successivamente, l’art. 22, comma 5-quater impone la revoca del nulla osta, del visto e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno.
Nel caso di specie il nulla osta era stato revocato per il difetto originario di quasi tutta la documentazione necessaria, senza che gli interessati avessero fornito alcun riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento. La circostanza che il nulla osta fosse stato rilasciato decorso il termine di sessanta giorni non incide sulla legittimità del successivo provvedimento di revoca, trattandosi di un meccanismo di silenzio-assenso che non consuma il potere di controllo dell’amministrazione.
Quanto alla domanda di permesso per attesa occupazione, la Corte richiama l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 37 d.P.R. n. 394/1999, che subordinano il beneficio al possesso di un titolo di soggiorno non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro. Tale presupposto non ricorre per lo straniero che, come nella specie, non abbia mai avuto un titolo di soggiorno e abbia ottenuto il nulla osta in assenza sin dall’origine dei requisiti, in particolare della proposta di contratto e della capacità economico-finanziaria del datore. Estendere il beneficio a tale ipotesi agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’ingresso regolare, incentivando richieste da parte di imprenditori non in grado di sostenere l’onere dell’assunzione.
La Corte esclude la rilevanza dell’affidamento del lavoratore, ritenendo dirimente la legalità obiettiva della sua posizione. Ritiene altresì superata la circolare ministeriale n. 3836 del 2007, non vincolante e non più compatibile con il mutato quadro normativo. Esclude, infine, la violazione dell’art. 8 CEDU, non essendo individuabile una norma nazionale in contrasto con la Convenzione e non avendo il ricorrente allegato elementi idonei a dimostrare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita privata e familiare.
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Nota della Redazione
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