Pegno e sale scommesse come luoghi sensibili nel gioco VLT (TAR Toscana n. 306 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti in particolare ai minori, rientrano tra gli istituti scolastici di qualsiasi grado di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), L.R. Toscana n. 57/2013 e costituiscono pertanto luoghi sensibili ai fini delle distanze minime dal gioco. Le agenzie che esercitano credito su pegno, iscritte nell’albo ex art. 106 d.lgs. n. 385/1993, sono istituti di credito ai sensi della lett. e) della medesima disposizione, per la semplicità e rapidità di erogazione della liquidità. Il diniego plurimotivato è legittimo quando una sola delle ragioni espresse regge al vaglio giurisdizionale. La domanda risarcitoria è infondata quando difetta l’ingiustizia del danno.

Il Fatto

La ricorrente presentava alla Questura istanza di autorizzazione ex art. 88 TULPS per avviare la raccolta di gioco mediante apparecchi VLT in un locale del Comune di Santa Croce sull’Arno. La Questura, sulla base di una relazione della Polizia Municipale, rigettava l’istanza per inidoneità dei locali: quattro strutture qualificate luoghi sensibili si collocavano entro i 500 metri, tra cui un istituto di formazione gestito da una cooperativa, un’agenzia bancaria, una struttura socio-sanitaria e lo stadio comunale.

La ricorrente impugnava il provvedimento e, in quanto occorresse, il Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Resistevano il Ministero dell’Interno e il Comune; interveniva ad adiuvandum la società concessionaria del gioco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento come plurimotivato: ciascun luogo sensibile individuato ha valenza ostativa autonoma, sicché la presenza di una sola struttura riconducibile alle categorie dell’art. 4 L.R. n. 57/2013 è sufficiente a legittimare il diniego. Su questa base ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito e concentra l’esame su due soli motivi.

Quanto all’istituto di formazione, il Comune dimostra in giudizio la sua inserzione nel sistema regionale dei corsi di istruzione e formazione professionale. La L.R. n. 32/2002, richiamata dall’art. 4, comma 1, lett. a), configura un sistema integrato di istruzione e formazione: i percorsi IeFP assolvono all’obbligo di istruzione e al diritto-dovere formativo, e gli organismi accreditati ex art. 16-bis sono soggetti del sistema. Ne discende che i centri di formazione professionale sono assimilati ai luoghi di istruzione per funzione e utenza, prevalentemente minori. Una lettura restrittiva discriminerebbe ingiustificatamente tra istituti scolastici e scuole di formazione professionale.

Quanto all’agenzia bancaria, la difesa comunale prova che essa non svolge solo consulenza finanziaria ma anche credito su pegno, disciplinato dall’art. 115 R.D. n. 773/1931 e dalla legge n. 745/1938. Si tratta di finanziamento semplice e rapido, erogato senza indagine patrimoniale, a fronte di beni mobili lasciati in garanzia: una modalità che consente pronta liquidità. Escludere tali agenzie dal novero tradirebbe spirito e lettera della norma, che mira a disincentivare il gioco di chi dispone di mezzi immediati. Il Regolamento comunale, all’art. 5, comma 3, individua del resto espressamente le agenzie di prestiti e pegno tra i luoghi sensibili, e tale previsione non è stata specificamente impugnata: il richiamo generico in rubrica non basta a identificare l’oggetto della domanda.

Accertata la legittimità del diniego sotto due profili, il Collegio richiama il principio per cui, per sorreggere l’atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse (Cons. Stato, Sez. V, n. 7289 del 2024) e dichiara privo di interesse l’esame delle ulteriori doglianze. Il rigetto nel merito travolge anche la domanda risarcitoria: difetta il presupposto dell’ingiustizia del danno, oltre al nesso causale e all’elemento soggettivo, secondo la natura di responsabilità aquiliana della pretesa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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