Requisiti di qualificazione dei progettisti posseduti dal raggruppamento nel suo complesso (Cons. Stato n. 8417 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di raggruppamento di progettisti associato all’offerente per l’appalto integrato, i requisiti di capacità tecnica e professionale e quelli di capacità economica e finanziaria possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, non essendo richiesto che ciascun componente li possegga in proprio. La clausola della lex specialis che li riferisce al “professionista interno od esterno (singolo o associato)” e all'”operatore economico” va interpretata nel senso che il requisito grava sull’operatore associato in quanto tale, comprendendosi in tale nozione anche le società e i raggruppamenti. L’iscrizione camerale attiene all’idoneità professionale e non può essere elevata a criterio di selezione della capacità tecnica, pena la sovrapposizione con i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016. In caso di dubbio interpretativo della disciplina di gara prevale il significato più favorevole al concorrente, in applicazione del favor partecipationis.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura negoziata indetta per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un intervento stradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il consorzio collocatosi al secondo posto ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo l’invalidità del contratto di avvalimento stipulato da una mandante del raggruppamento di progettisti e il difetto dei requisiti di qualificazione in capo a un’altra mandante.
Il raggruppamento aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione del concorrente secondo classificato. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Il secondo classificato ha appellato la sentenza, proponendo anche motivi aggiunti in appello avverso un provvedimento sopravvenuto; il raggruppamento aggiudicatario ha a sua volta proposto appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante il mancato possesso del requisito esperienziale in capo a una singola mandante del raggruppamento di progettazione, per essere il requisito posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Il Collegio ritiene il motivo infondato muovendo dal testo dell’art. 6.4.2 del disciplinare, non impugnato, che riferisce i requisiti al “professionista, interno od esterno (singolo o associato)” e all’operatore economico.
L’argomentazione esegetica è serrata: la locuzione “singolo o associato” non può essere letta nel senso stretto dei primi alinea dell’art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, perché finirebbe per escludere le società, i consorzi, i GEIE e i raggruppamenti, ai quali pure il requisito deve riferirsi. La personalità giuridica delle società impone che siano esse stesse a comprovare i requisiti, come conferma il comma 2 dell’art. 46, che ne consente l’integrazione con i titoli dei soci e dei professionisti dipendenti. Anche la nozione di operatore economico, comprensiva dei raggruppamenti secondo l’art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, conferma la riferibilità del requisito al raggruppamento in quanto tale.
Il Collegio aggiunge che, in presenza di un residuo margine di incertezza, va prescelto il significato più favorevole al concorrente, richiamando sul punto Cons. St., sez. V, n. 8481 del 2022 e n. 1486 del 2022, in applicazione del favor partecipationis. Non essendo stata impugnata la lex specialis, ogni ulteriore censura resta assorbita.
Il secondo motivo investe la posizione di un’altra mandante del raggruppamento di progettisti, asseritamente priva di iscrizione camerale per i servizi di progettazione e dei requisiti di qualificazione. La Corte conferma la riferibilità al raggruppamento anche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di quelli relativi all’attestazione SOA, quest’ultima peraltro richiesta dal disciplinare ai soli esecutori dei lavori. Quanto all’iscrizione camerale, essa integra un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, distinto e anteposto ai requisiti di capacità tecnica ed economica: richiedere la coincidenza tra oggetto della prestazione e attività iscritta renderebbe ultronea e sproporzionata la prova degli ulteriori requisiti (Cons. St., sez. V, n. 4124 del 2024 e n. 529 del 2023).
Quanto ai motivi aggiunti in appello, la Corte li dichiara inammissibili: le censure investono la determina sopravvenuta che ha definito la verifica dei requisiti, con vizi propri, e non documenti che rivelino vizi degli atti già impugnati in primo grado, come richiede l’art. 104, comma 3, c.p.a.. L’appello incidentale, proposto in via gradata, resta improcedibile per effetto del rigetto dell’appello principale. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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