Permesso di soggiorno e pericolosità sociale: i legami familiari non sono immunità (TAR Sicilia n. 1914 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero richiedente il titolo di soggiorno può essere desunto da qualunque condotta che ne denoti la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, purché valutata in concreto e sorretta dall’indicazione delle condotte e dei precedenti giudiziari posti a fondamento. L’esistenza di legami familiari sul territorio nazionale costituisce elemento fondamentale nel giudizio di comparazione, ma non integra uno scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità sociale particolarmente significativo. La mancata traduzione del provvedimento di diniego in lingua comprensibile non ne determina l’invalidità, potendo condurre soltanto alla rimessione nei termini dello straniero che abbia tardivamente impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento del Questore in data 19 aprile 2024 l’istanza veniva denegata sul presupposto che l’istante rientrasse tra i soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, e che presentasse una pericolosità sociale attuale e concreta.
Il diniego richiamava una serie di episodi: un arresto per rapina aggravata e lesioni personali, l’applicazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico, un’accusa di falsità ideologica, una segnalazione per danneggiamento, oltre a giudizi pendenti e alla frequentazione di soggetti pregiudicati. Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia deducendo vizio di motivazione, erronea applicazione della normativa sul testo unico immigrazione e sull’art. 203 cod. pen., automatismo nella valutazione della pericolosità, omessa considerazione dei legami familiari e dell’attività lavorativa, nonché mancata traduzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondati i primi tre motivi. Richiamata la giurisprudenza secondo cui il giudizio di pericolosità sociale dello straniero può desumersi da qualunque condotta che ne denoti la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (Cons. Stato n. 7990/2022), il Tribunale sottolinea che tale valutazione deve essere compiuta in concreto (CGARS n. 242/2024). Nel caso di specie il provvedimento impugnato indica analiticamente le condotte e i precedenti giudiziari su cui l’Amministrazione ha fondato il proprio giudizio, così superando le censure di motivazione apparente e di automatismo.
La compiuta valutazione di pericolosità, «melius re perpensa», consente di rigettare anche il motivo relativo ai legami familiari, sul quale si era fondato l’accoglimento della domanda cautelare. Il Tribunale richiama la giurisprudenza recente della Sezione, secondo cui l’esistenza di legami familiari sul territorio nazionale «costituisce, senz’altro, un elemento fondamentale nel giudizio di comparazione ma non può, per ciò solo, costituire uno scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità sociale particolarmente significativo e preoccupante» (Cons. Stato n. 4606/2024, che richiama Cons. Stato n. 2499/2023), ripresa dalla sentenza della stessa Sezione n. 1275 del 18 aprile 2025.
Quanto alla mancata traduzione del provvedimento, il motivo è parimenti infondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui tale violazione non comporta l’invalidità del provvedimento, ma può condurre soltanto alla rimessione nei termini in favore del cittadino straniero che abbia tardivamente impugnato l’atto lesivo a causa della mancata conoscenza della lingua italiana (Cons. Stato n. 8052/2022).
Il ricorso è pertanto rigettato. L’accoglimento della domanda cautelare, ancorché ai soli fini di un limitato riesame, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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