Vincolo a strada decaduto impone al Comune riclassificazione dell’area (TAR Sicilia n. 3548 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per l’ente competente, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area con una nuova pianificazione che ne definisca le condizioni di utilizzabilità, non potendo il bene restare privo di concreta disciplina. Il vincolo a strada di P.R.G. ha natura espropriativa, perché incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata. La nota comunale che rinvia la riclassificazione alla futura ed eventuale revisione del piano regolatore costituisce atto soprassessorio: operando un rinvio sine die, elude l’obbligo di conclusione del procedimento posto dall’art. 2, l. n. 241/1990 e determina un illegittimo arresto procedimentale. Il giudice amministrativo dichiara il silenzio-inadempimento e ordina all’ente di pronunciarsi in termine certo, salvaguardando la discrezionalità pianificatoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza con cui ha chiesto la riclassificazione di un’area di sua proprietà destinata a strada di P.R.G., a seguito dell’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo. L’Amministrazione ha riscontrato con una nota nella quale ha rappresentato che avrebbe attenzionato la revisione della viabilità in vista della prossima revisione del piano regolatore generale, richiamando un procedimento analogo relativo a terreni di terzi, in cui il Comune sta procedendo tramite commissario ad acta in esecuzione di una sentenza del TAR Catania.
Ritenendo che tale riscontro integrassesilenzio, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e, ove occorra, per l’annullamento della nota. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, verificato alla luce della prospettazione contenuta nell’istanza. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui la decadenza dei vincoli espropriativi impone di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area, con una nuova pianificazione che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene (in particolare T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 4/2018 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, n. 2159/2010).
Quanto alla destinazione a strada di P.R.G., il Tribunale la qualifica come vincolo a carattere espropriativo: per la sua intrinseca natura la strada è destinata a pubblica utilizzazione e risulta incompatibile con la permanenza del fondo in mani private (T.A.R. Palermo, sez. III, n. 804 del 2020).
La nota comunale non muta il quadro. Essa, rinviando la questione alla prossima ed imminente revisione del P.R.G., opera di fatto un rinvio sine die e si configura come atto soprassessorio, che elude l’obbligo di conclusione del procedimento sancito dall’art. 2, l. n. 241/1990. Ne deriva un illegittimo arresto procedimentale, capace di compromettere il principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4013 del 2023; T.A.R. Catania, sez. V, n. 421 del 2024).
La sola volontà di intervenire sulla pianificazione generale, o il semplice avvio del procedimento di revisione, non integra adempimento dell’obbligo di provvedere sulla singola zona rimasta priva di disciplina (Cons. Stato, sez. IV, n. 2001/2014; T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 1524 del 2023). L’aggiornamento complessivo del P.R.G. è auspicabile, ma non può precludere la riclassificazione dell’area per cui sia stata avanzata specifica richiesta, da esitare in tempi certi.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale ordina al Comune di pronunciarsi entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, salvaguardando l’ampia discrezionalità del potere pianificatorio, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza, con successivo termine di centoventi giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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